Applicabilità dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e onere motivazionale nella compensazione delle spese nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 17686 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la disciplina della compensazione delle spese di lite di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 156/2015, ha efficacia immediata e si applica, in virtù del principio tempus regit actum, anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, non essendo prevista alcuna norma transitoria che ne subordini l’operatività alla data di introduzione del giudizio. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di rinvio successivo a una cassazione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sulle spese in base alla disciplina vigente innanzi a sé. La compensazione delle spese, pertanto, è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate nella motivazione del provvedimento. La mancanza assoluta di motivazione sulla compensazione delle spese determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente – un professionista – per la rettifica dei redditi dichiarati nell’anno 1999, in applicazione dei parametri di cui all’art. 3, comma 184, della legge n. 549/1995. Dopo un primo grado che aveva ridotto il maggior reddito accertato e un appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale, la Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva cassato la sentenza con rinvio, stabilendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare la controversia applicando i coefficienti standard più aggiornati. All’esito del giudizio di rinvio, la CTR dell’Emilia Romagna aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento, ritenendo congrui i redditi dichiarati, ma aveva compensato integralmente le spese di lite senza fornire alcuna motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e del principio di soccombenza, rilevando che la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese senza indicarne le ragioni.
Il giudice di legittimità ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto, osservando che, nel testo vigente fino alle modifiche del D.Lgs. n. 156/2015, l’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 rinviava all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., con un rinvio definito “mobile”. Successivamente, il D.Lgs. n. 156/2015 ha disciplinato autonomamente la materia nel processo tributario, limitando la compensabilità delle spese ai soli casi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Il decreto correttivo non ha previsto norme transitorie per tale specifica modifica, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
La Corte ha quindi affrontato la questione dell’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, concluso che, trattandosi di norma processuale, opera il principio tempus regit actum. La mancanza di una specifica previsione transitoria induce a ritenere l’immediata applicabilità della nuova formulazione ai processi pendenti, senza che ciò possa configurare una violazione del legittimo affidamento delle parti. Tale soluzione non è preclusa dalla circostanza che il giudizio fosse già pervenuto a una sentenza di cassazione con rinvio, atteso che il giudice del rinvio decide sulle spese sulla base della disciplina applicabile innanzi a sé.
Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata nulla aveva detto in ordine alle ragioni che avevano indotto il giudice tributario a compensare le spese, nonostante la normativa, anche in vigore prima della riforma del 2015, già richiedesse che le motivazioni fossero ricavabili dal contenuto della decisione. Tale carenza integra una palese violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e ha condotto all’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché provveda sulla regolamentazione delle spese indicando, ove intenda compensarle, le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di legittimità ha infine dichiarato infondata la richiesta di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto la domanda, generica e non proposta nei gradi di merito, non poteva trovare accoglimento in mancanza di pregiudizi, non avendo l’Amministrazione sostanzialmente resistito.
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Nota della Redazione
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