Esenzione IMU per immobile di culto subordinata a tempestiva dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 20936 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto presuppone una tempestiva dichiarazione al Comune degli elementi costitutivi del diritto. La classificazione catastale del locale non è decisiva: qualsiasi immobile, a prescindere dalla categoria attribuita, può essere destinato al culto. Rileva invece l’adempimento dichiarativo, la cui omissione preclude il beneficio per l’anno di imposta considerato. La dichiarazione resa nel corso del giudizio non produce effetti retroattivi e non sana l’omissione. È inammissibile, per il carattere assorbente delle ragioni esposte e per la presenza di una pronuncia doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. che non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Il Fatto

La contribuente, ente religioso, impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2012, con riferimento a un immobile che essa assumeva destinato ad uso esclusivo di culto. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Comune resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente per l’evidente uniformità delle prospettazioni. La ricorrente deduceva la violazione di legge sostenendo l’uso esclusivo del locale (iscritto in categoria catastale C2) per l’esercizio del culto. La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affatto escluso l’esenzione in ragione della formale iscrizione in catasto: essa anzi afferma che qualsiasi locale, a prescindere dalla classificazione, può essere destinato ad esercizio esclusivo di culto.

La decisione di merito ha invece negato il beneficio per l’omessa dichiarazione al Comune, per l’anno di imposta considerato, della sussistenza degli elementi costitutivi dell’esenzione. La dichiarazione era stata effettuata nel corso del giudizio di primo grado, ma tale adempimento tardivo non può valere per il passato.

La Corte ritiene pertanto che non sussista alcuna violazione di legge né difetto di motivazione, poiché la sentenza applica correttamente la giurisprudenza in materia di obbligo dichiarativo ai fini dell’esenzione. Indipendentemente dalla classificazione catastale e dalla prova della effettiva destinazione al culto (da fornirsi in giudizio a onere della parte richiedente), si imponeva una tempestiva dichiarazione al Comune per ottenere l’esenzione quale immobile destinato esclusivamente, o anche solo in parte, al culto.

La Corte richiama sul punto il precedente Sez. V, ordinanza n. 32742 del 07.11.2022, secondo cui l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto, si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della destinazione esclusiva dell’immobile al culto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Rileva il carattere assorbente di quanto osservato e la presenza di una pronuncia doppia conforme di merito: in tale ipotesi, come affermato da Sez. III, ordinanza n. 5947 del 28.02.2023, il ricorso è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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