Contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza nei tributi armonizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 15471 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi armonizzati, quale l’IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento. Il giudice di merito è tenuto a verificare, in via sostanziale, l’effettività dell’interlocuzione procedimentale, la quale può essere garantita anche mediante questionari e comunicazioni, e ad applicare la c.d. prova di resistenza. La nullità dell’atto impositivo può essere dichiarata solo ove il contribuente abbia prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e queste non risultino pretestuose. La parte integralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, per una questione dichiarata assorbita, è legittimata a riproporla in appello senza onere di impugnazione incidentale, non versando in una situazione di soccombenza attuale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento IVA per l’anno 2012 nei confronti di una società, contestando l’applicazione dell’esenzione e dell’aliquota ridotta su prestazioni ritenute di natura turistico-ricreativa, nonché la detrazione IVA su operazioni intracomunitarie per la mancata iscrizione al sistema VIES. La contribuente proponeva ricorso, deducendo profili di merito e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando assorbita la censura procedimentale; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava l’annullamento, fondando la decisione sulla ritenuta violazione del contraddittorio e reputando comunque dovuta una somma non contestata. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei ricorsi, investendo gli stessi la medesima sentenza. Esaminando il ricorso dell’Agenzia, ha ritenuto fondato l’unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata aveva annullato l’atto impositivo in modo automatico, senza accertare che l’interlocuzione procedimentale non si fosse svolta. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva omesso ogni verifica circa l’effettività del contraddittorio, nonostante l’Ufficio avesse dedotto lo svolgimento di una fase dialettica tramite questionario e scambio di comunicazioni via posta elettronica.
La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui la sola omissione del contraddittorio non è sufficiente a invalidare l’accertamento in materia di IVA. È indispensabile la prova di resistenza: il contribuente deve allegare quali difese avrebbe potuto sviluppare e dimostrare la loro non pretestuosità, affinché il vizio procedimentale possa ritenersi invalidante. In mancanza, l’annullamento dell’atto per un approccio formalistico non è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e ribaditi dalle Sezioni Unite n. 21271/2025.
Quanto al ricorso della contribuente, la Corte ha rigettato i primi due motivi, concernenti la nullità della sentenza per violazione del principio devolutivo. Ha chiarito che la parte vittoriosa in primo grado, per una questione dichiarata assorbita, non ha l’onere di proporre impugnazione incidentale, non essendovi soccombenza attuale; è sufficiente la riproposizione della questione per mantenerla viva nel giudizio di appello. Il giudice d’appello non ha, pertanto, oltrepassato i limiti del devolutum, essendosi pronunciato su una questione ritualmente introdotta e mai decisa.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso della contribuente, concernenti la valutazione del vizio in relazione all’intero atto e l’omessa contestazione della somma dovuta, sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame che si attenga ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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