Illegittima la condanna alle spese di appello verso la parte non costituita (Cass. civ. Sez. 5 n. 22287 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la condanna alle spese del giudizio di appello pronunciata in favore della parte appellata che non si sia costituita in tale grado, poiché, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 91 c.p.c., la condanna alle spese presuppone lo svolgimento di un’attività difensiva da parte del soggetto che la richiede. L’interpretazione del contratto riservata al giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, da dedursi con la specifica indicazione dello scostamento dal ragionamento del giudice, senza che possa prospettarsi una mera ricostruzione alternativa della vicenda negoziale.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, nei confronti di un promotore finanziario, le maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo imponibili ai fini IVA le somme fatturate a titolo di contributi ufficio, riconducibili a prestazioni rese nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con pronuncia poi impugnata per cassazione dall’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 1703, 1705 e 1748 c.c. e dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il rapporto di riaddebito dei costi di gestione integrasse un mandato senza rappresentanza, con conseguente imponibilità IVA delle somme fatturate.
La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che la Commissione tributaria regionale ha escluso la configurabilità del mandato, qualificando il rapporto come contratto di agenzia e facendo discendere l’esenzione IVA dei contributi ufficio, quali compensi accessori, dal medesimo regime delle provvigioni. L’interpretazione del contratto, ricorda la Corte, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dei canoni ermeneutici da dedursi specificamente, come ribadito da Cass. n. 353/2025 e Cass. n. 17427/2003.
Nella vicenda, il ricorso tende a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa qualificazione del rapporto, funzionale all’applicazione del regime IVA del riaddebito dei costi nel mandato, senza prospettare vizi di motivazione o violazioni dei canoni interpretativi: la censura è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese del grado di appello disposta nonostante la mancata costituzione del contribuente, è invece ritenuto fondato. La Corte afferma che la condanna alle spese del giudizio di secondo grado non poteva essere pronunciata, essendo la parte appellata rimasta contumace e non avendo svolto alcuna attività difensiva.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza è cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di appello, con decisione nel merito di non doverle; le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1703 c.c. – Nozione
- Art. 1705 c.c. – Mandato senza rappresentanza
- Art. 1748 c.c. – Diritti dell'agente
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso