Esenzione IVA trasporto turistico solo se il servizio è esclusivo (Cass. civ. Sez. V n. 25770 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle prestazioni di trasporto effettuate per finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone. La finalità turistica non muta la natura oggettiva del servizio, salvo che si configuri una prestazione complessa in cui il trasporto è meramente strumentale rispetto ad attività ulteriori, non qualificabili come accessorie. In tal caso l’operazione è assoggettata ad aliquota ordinaria. L’accertamento sulla natura dell’attività svolta è valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società operante nel settore del trasporto marittimo e lagunare impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’IVA su operazioni ritenute esenti dalla contribuente, con conseguente maggiore IRES e IRAP per indeducibilità dell’IVA sugli acquisti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria la società non svolgeva mero trasporto di persone, ma un’attività complessa comprendente servizi turistico-ricreativi mediante noleggio con conducente di imbarcazioni. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti; la C.T.R. del Veneto accoglieva l’appello dell’Ufficio, riqualificando le operazioni come imponibili. La contribuente ricorreva in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono rigettati. La Corte muove dalla disposizione di esenzione, che richiama le prestazioni di trasporto urbano di persone mediante veicoli da piazza o altri mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, considerando urbani i trasporti nel territorio di un comune o tra comuni non distanti oltre cinquanta chilometri.
Richiamando Cass. n. 419 del 2020, la Corte ribadisce che l’esenzione va interpretata restrittivamente: quando al trasporto si accompagnano altre prestazioni, occorre considerare la complessiva attività economica e la specifica finalità perseguita. Una prestazione è accessoria quando non costituisce il fine ultimo, ma il mezzo per raggiungere la finalità economica effettiva.
Sul piano unionale, ciascuna prestazione è di regola autonoma e indipendente; quando l’operazione consta di più elementi, si valutano tutte le circostanze per stabilire se vi siano prestazioni distinte o un’unica prestazione. Si è in presenza di un’unica prestazione quando gli elementi sono a tal punto strettamente connessi da formare una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione sarebbe artificiale (Cass. n. 19792 del 2022).
La Corte esamina poi la norma di interpretazione autentica dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91 del 2022, che estende l’esenzione alle prestazioni effettuate per finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto e non comprendano ulteriori servizi diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione, come precisato da Cass. n. 35054 del 2023 e n. 19781 del 2024, ha efficacia retroattiva, con esclusione dei soli rapporti esauriti.
Nel caso concreto, la C.T.R. ha accertato, sulla base della documentazione acquisita, che l’attività non si limitava al mero trasporto: essa mirava a realizzare escursioni per gruppi di turisti e offrire il noleggio di imbarcazioni per eventi, previo accordo con i tour operator. Si tratta di accertamento in fatto non sindacabile in legittimità, che rende la modifica normativa ininfluente. Le censure del primo e terzo motivo, evocanti un presunto travisamento del fatto probatorio, sono “fuori fuoco”: tale vizio è deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando riguarda fatti sostanziali, come nella specie (Cass. Sez. U. n. 5792 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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