Esclusa l’esenzione dal superbollo per veicolo ibrido immatricolato nel 2013 (Cass. civ. Sez. V n. 34189 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica, l’addizionale erariale (cd. superbollo) costituisce tributo statale autonomo rispetto alla tassa regionale, sicché non può estendersi ad essa, per analogia, l’esenzione prevista dalla legge regionale per il tributo principale. L’art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/2013, nella formulazione vigente ratione temporis, dispone l’esenzione dal bollo regionale per gli autoveicoli a alimentazione ibrida immatricolati a decorrere dal 2014: il presupposto dell’agevolazione difetta per i veicoli immatricolati nel 2013. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza del discorso argomentativo.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento di euro 1.119,21 a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica per l’anno 2014, comprensivo di sanzione e interessi. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3829/22 depositata il 13/9/2022, rigettava l’appello degli eredi del contribuente, condannandoli alla rifusione delle spese.
Gli eredi proponevano ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. La questione centrale riguardava la possibilità di estendere al superbollo l’esenzione dal bollo regionale prevista per le autovetture ibride, in ragione del rapporto di complementarietà tra i due tributi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha anzitutto ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio si configura solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il difetto emerga dal testo della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che ricorra tale ipotesi: il giudice di appello ha dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione, ritenendo che l’art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/2013, in quanto norma di stretta applicazione, non possa applicarsi per analogia ad altro tributo, gestito a livello statale e non regionale. È stata invece dichiarata irrilevante ogni censura volta a contestare la sufficienza della motivazione.
Passando agli altri profili, la Corte ha richiamato il testo della norma regionale, nella formulazione vigente ratione temporis, che esenta dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità dalla data di immatricolazione, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica o benzina-idrogeno. La disposizione è chiara nel prevedere l’esenzione per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 2014, tra cui non rientra il veicolo del contribuente, immatricolato il 4 ottobre 2013.
Difetta dunque il presupposto dell’esenzione regionale, da cui i ricorrenti facevano scaturire anche l’esenzione dall’addizionale erariale, con conseguente assorbimento della relativa questione. La Corte ha inoltre qualificato come inammissibile la censura ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., poiché la doglianza sottoponeva al giudice di legittimità una questione di diritto e non l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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