Querela desumibile da atto separato allegato alla denuncia (Cass. pen. Sez. V n. 26306 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente qualsiasi manifestazione della volontà che la persona offesa persegua la punizione dell’autore del reato. Tale volontà può desumersi anche da un atto separato, sottoscritto dal querelante e allegato alla denuncia, ancorché privo di data, che ne costituisce parte integrante. L’atto allegato che rech i la richiesta esplicita di punizione del colpevole, o che integri la precedente denuncia, conferisce all’atto valore di querela ai fini della procedibilità. Il giudice di merito che ometta di valutare tale documentazione incorre in error in procedendo, sindacabile in Cassazione ai sensi del principio di autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato, artt. 624 e 625 cod. pen., per mancanza di valida querela. Secondo il giudice di merito, la denuncia sporta dalla persona offesa non conteneva l’istanza punitiva, né elementi da cui desumerla.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo violazione di legge: dagli atti emergeva l’inequivocabile volontà della persona offesa di ottenere la punizione del colpevole.
La Motivazione della Corte
La Sezione V accoglie il ricorso, rilevando che il Tribunale è incorso in un evidente errore di diritto. Alla luce della documentazione allegata dal ricorrente, conforme agli atti del fascicolo, la cui valutazione è consentita in sede di legittimità essendo dedotto un error in procedendo, emerge un dato decisivo pretermesso dal giudice di merito.
La persona offesa, nella sua qualità di amministratore della società che gestiva il supermercato teatro dei fatti, in data 11.10.2024 aveva sottoscritto un atto predisposto dalla polizia giudiziaria, qualificato come “DENUNCIA/QUERELA IPOTESI DI REATO”, nel quale si limitava a descrivere i furti, senza la dichiarazione di sporgere querela. Tuttavia, di tale atto costituiva parte integrante un separato documento allegato, non considerato dal Tribunale, in cui si dava atto che il denunziante/querelante chiedeva la punizione del colpevole per i reati procedibili d’ufficio o a querela di parte.
La mancanza di data di tale atto — a differenza di quanto sostenuto dalla difesa — non ne inficia la validità, costituendo anzi ulteriore argomento per ritenerlo parte integrante della denuncia presentata l’11.10.2024. La Corte richiama Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016 e Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, che escludono la validità della querela in assenza di chiari sintomi della volontà di perseguire, salvo poi valorizzare il tenore delle dichiarazioni e la condotta successiva della persona offesa, che il 31.10.2024 aveva consegnato agli investigatori una chiave USB con le immagini dei furti.
La Sezione osserva infine che, anche a voler qualificare l’atto separato come integrazione della precedente denuncia, esso conferisce all’atto valore di querela, richiamando Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019. Il ricorso va dunque accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.