Sequestro preventivo, traduzione non necessaria e competenza EPPO irrilevante (Cass. pen. Sez. III n. 20731 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro preventivo non rientra tra gli atti per i quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. impone la traduzione scritta in lingua comprensibile all’indagato alloglotta; l’omessa traduzione non produce quindi alcuna conseguenza giuridica e non incide sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, né lede il diritto di difesa, essendo la relativa salvaguardia assicurata dall’assistenza gratuita dell’interprete nei colloqui con il difensore. La violazione dei criteri di attribuzione degli affari alla Procura europea attiene ai rapporti interni tra uffici inquirenti e non incide sulla competenza del giudice nazionale, determinata secondo le regole ordinarie. In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, salvo il vizio motivazionale radicale che renda l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 17 ottobre 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, dei conti correnti di varie società commerciali a essa ritenute riconducibili, quale profitto di plurime contestazioni di reati fiscali. Il sequestro è stato confermato sul presupposto della riferibilità delle società alla ricorrente, qualificata come amministratrice di fatto.
L’indagata ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: la mancata traduzione del decreto di sequestro nella lingua cinese a lei nota; la competenza investigativa della Procura europea sui reati contestati; l’insussistenza degli indizi di responsabilità e i vizi motivazionali; il difetto di proporzionalità del vincolo. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando in premessa che esso è riproduttivo dei motivi già sottoposti al tribunale del riesame e che tutte le censure sono manifestamente infondate.
Sul primo motivo la Suprema Corte osserva che l’art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 32 del 2014, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta. La mancata inclusione nell’elenco tassativo del comma 2 costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla omissione alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per impugnare. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 41961 del 2017 e Sez. II n. 4283 del 2015. Quanto al diritto di difesa e al giusto processo, la salvaguardia è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l’assistenza di un interprete nei colloqui con il difensore, con la conseguenza che non è ravvisabile violazione degli artt. 24 e 111 Cost. né dell’art. 6, comma 3, lett. a), CEDU. Il vincolo cautelare, inoltre, non produce effetti espropriativi, con conseguente esclusione di un pregiudizio ai diritti dominicali tutelati dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
Sul secondo motivo la Corte afferma che la disciplina di adeguamento al Regolamento UE 2017/1939, di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 9 del 2021, lascia ferme le regole ordinarie sulla competenza del giudice nazionale. Detti criteri di ripartizione riguardano i rapporti interni tra le Procure nazionali e i Procuratori europei delegati e non incidono sulla determinazione della competenza per territorio, stabilita secondo le regole generali, secondo Sez. V n. 33087 del 2024. Ne deriva che l’eventuale violazione dei criteri di attribuzione non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente.
Sul terzo motivo, relativo agli indizi di responsabilità, la Corte ricorda che in materia di misure cautelari reali il ricorso è esaminabile solo per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione per espressa previsione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Solo il vizio motivazionale radicale, tale da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, integra la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. Nel caso concreto il Tribunale ha indicato plurimi e convergenti elementi indiziari, non manifestamente illogici, dimostrativi del pieno inserimento della ricorrente nel sistema fraudolento, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Sul quarto motivo la Corte rileva l’inammissibilità per genericità: la ricorrente si è limitata a richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, senza analizzare le condotte contestate né indicare gli eventuali concorrenti cui ricondurre parte del profitto, così da non consentire di ravvisare alcuna violazione del principio di proporzionalità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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