Esigenze cautelari attuali e custodia in carcere per pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 24716 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non impone la previsione di specifiche occasioni di recidiva. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente in quanto speciale rispetto alla previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e comporta, salvo prova contraria, l’attualità e la concretezza della perdurante pericolosità. Il decorso del tempo non è prova contraria sufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 09.06.2020 per i delitti di tentato omicidio, porto di armi e ricettazione, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. Con sentenza di primo grado, non definitiva, è stato condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione.

La Corte di appello di Napoli, in data 26.11.2025, respinge la richiesta di sostituire la misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 22.01.2026, respinge l’appello. Avverso tale ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen., con riferimento al domicilio idoneo e distante dai luoghi dei reati, all’attualità delle esigenze cautelari e alla dedotta presunzione solo relativa per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte rileva che l’ordinanza del Tribunale ha motivato in modo approfondito, non illogico e aderente all’accertamento dei fatti già intervenuto con la sentenza non definitiva. Il Tribunale ha valutato la gravità dei reati, giudicandoli sintomatici di rilevante pericolosità sociale, e la personalità del ricorrente incline a delinquere, desunta dalle condanne già subite e dall’incapacità di ricevere effetto deterrente e rieducativo.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto la custodia in carcere unica misura idonea a evitare il pericolo di recidiva, escludendo che l’esigenza potesse essere soddisfatta da un regime meno afflittivo, che richiede in ogni caso uno spontaneo rispetto delle prescrizioni. È stata esclusa anche l’idoneità degli strumenti di controllo a distanza, quale il braccialetto elettronico, non capaci di impedire la commissione di ulteriori reati.

La Corte richiama il principio secondo cui l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197). Richiama inoltre il principio per cui la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto all’art. 274 cod. proc. pen., e comporta, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, l’attualità e la concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Rv. 289277).

Il Tribunale non ha respinto la richiesta sulla base della presunzione di pericolosità derivante dall’aggravante, ma ha valutato in concreto l’attualità della pericolosità sociale. Quanto agli elementi nuovi dedotti nel ricorso — tempo trascorso, concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., condotta processuale e carceraria, domicilio distante, braccialetto elettronico — la Corte osserva che il Tribunale li ha esaminati, escludendone esplicitamente o implicitamente la rilevanza. La lontananza del domicilio non è logicamente idonea a impedire ulteriori condotte di reato, stante la ritenuta incapacità di autocontenimento.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *