Rivelazione di segreto d’ufficio e intercettazioni come corpo del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 24714 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, il delitto di cui all’art. 326, comma primo, cod. pen. richiede che la notizia rivelata inerisca all’ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta, e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione o mediante uso distorto dei poteri derivanti dalla stessa. La conversazione intercettata costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, ed è utilizzabile nel processo penale oltre i limiti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. quando integra il contenuto minimo della fattispecie incriminatrice, non essendo necessario che ne esaurisca l’offesa tipica, potendo il reato perfezionarsi con condotte successive. In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. opera anche quando in appello sia intervenuta l’assoluzione da un reato ostativo, non avendo tale circostanza l’effetto di rimettere in termini l’imputato.

Il Fatto

Un maresciallo capo del Comando Stazione di un centro vesuviano è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio. Gli si contesta di avere avvertito un imprenditore edile che erano programmati controlli presso i cantieri della zona, consigliandogli di tenere lontani i lavoratori irregolari in occasione delle verifiche. Il Giudice dell’udienza preliminare lo ha assolto dai reati di induzione indebita, rivelazione di segreti e depistaggio.

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi: erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen., inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. con istanza di questione di legittimità costituzionale, violazione di legge in tema di messa alla prova e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la struttura del reato. La notizia deve inerire all’ufficio ricoperto dal pubblico agente ed essere destinata a restare segreta, non essendo tale quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere; rileva, inoltre, la violazione dei doveri funzionali ovvero l’uso distorto dei poteri. Richiama sul punto Sez. 6 n. 31171 del 20/06/2023, Pmt e, in tema di concorso dell’extraneus, Sez. 6 n. 11498 del 22/01/2025, Innocenti, secondo cui il mero recettore della notizia non è punibile, salva la partecipazione morale del destinatario della rivelazione.

Le censure sulla titolarità del segreto sono declinate in fatto. I giudici di merito hanno spiegato che l’attività ispettiva programmata non era esclusiva dell’Azienda Sanitaria Locale competente, poiché essa fu svolta congiuntamente dagli ispettori e dai militari della Stazione. La doppia conforme integra un corpo argomentativo unitario, che non può essere superato con una lettura alternativa delle emergenze istruttorie.

Il nucleo della decisione riguarda l’utilizzabilità delle intercettazioni. La conversazione è stata captata in un procedimento diverso, mentre il reato non rientra tra quelli per cui l’attività è consentita ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen. La Corte richiama Sez. U n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, che enuclea una nozione sostanzialistica di “procedimento diverso”, e Sez. U n. 32697 del 26/06/2014, Floris, secondo cui la conversazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto, quando essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa.

Il Collegio non si discosta da tale diritto vivente. La nozione di corpo del reato ammette una implicazione immateriale: le conversazioni possono costituire corpo del reato quando l’espressione linguistica impiegata sia lesiva di un precetto penale e, imprimendosi sul supporto, lo renda corpo del reato. L’art. 15 Cost. non è assoluto e incontra i limiti del secondo comma. La soluzione realizza un equilibrio tra la libertà delle comunicazioni e l’esigenza di disvelare i reati.

La Corte precisa poi l’esatto perimetro del principio: non occorre che la conversazione esaurisca totalmente l’offesa tipica, essendo sufficiente il contenuto minimo della fattispecie, come affermato da Sez. 6 n. 30566 del 25/06/2025, Cariello. Nella vicenda la frase pronunciata realizza la rivelazione.

Il terzo motivo è inammissibile. L’assoluzione dai reati ostativi non rimette in termini l’imputato, che avrebbe potuto presentare la richiesta subordinata ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. La questione di legittimità costituzionale, formulata solo con motivi nuovi tardivi, è inammissibile, e il vizio dei motivi originari si trasmette ai motivi aggiunti. Adeguata, infine, è la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, correlato allo svilimento della divisa e alla rilevanza sociale della sicurezza sul lavoro. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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