Ricorso inammissibile senza procura speciale del difensore del condannato (Cass. pen. Sez. 3 n. 9247 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto dal difensore del condannato avverso la sentenza di rigetto dell’istanza di revisione quando difetti la procura speciale ad hoc. Tale legittimazione non può essere desunta dalla procura conferita per la sola proposizione della domanda di revisione, atteso che il difensore dell’imputato ha ex se il potere di impugnare i provvedimenti giurisdizionali, mentre il difensore di colui che è già stato condannato deve essere munito di uno specifico mandato ai sensi dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia aveva rigettato la richiesta di revisione presentata nell’interesse del condannato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile. Avverso tale pronuncia di rigetto, il difensore di fiducia, nella dichiarata qualità di procuratore speciale, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per la mancata acquisizione di un’annotazione della Guardia di Finanza e per la mancata considerazione di una successiva sentenza assolutoria emessa dal GIP.
Il ricorrente sosteneva che tali elementi, unitamente ad altre deduzioni, fossero idonei a sostenere la richiesta di revisione e a superare il giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato una questione di legitimazione. Il ricorso era stato presentato dal difensore nella dichiarata qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale del condannato, ma al ricorso non risultava allegata la procura speciale per la proposizione dello stesso. In atti risultava, invece, solamente un atto di nomina del difensore e il conferimento di una procura speciale limitata alla proposizione della domanda di revisione.
La Corte ha quindi rammentato che la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che disattende un’istanza di revisione richiede che il difensore sia munito di una procura speciale ad hoc. Questo principio è ricavabile dal tenore testuale dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce ex se la legittimazione a promuovere l’impugnazione solo al difensore dell’imputato e non anche a quello di colui che sia già stato condannato.
Richiamando il precedente delle Sez. 3, n. 18016 del 2019, la Corte ha dato continuità a tale orientamento, ritenendo che la procura conferita per la sola fase di merito non possa supplire al difetto di legittimazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.
All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 571 c.p.p. – Impugnazione dell'imputato
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso