Quesiti a risposta multipla nei concorsi pubblici: correttezza della risposta e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 10966 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la valutazione delle prove scritte a risposta multipla costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il candidato che contesti la correzione di un singolo quesito deve dimostrare l’erroneità della risposta ritenuta corretta dalla commissione, non essendo sufficiente prospettare una soluzione alternativa. I quesiti situazionali, in particolare, implicano una scelta circa la risposta più efficace che non può essere sostituita da quella del giudice. La censura relativa alla composizione della prova deve essere specifica: il ricorrente è tenuto a indicare puntualmente i quesiti che sarebbero stati somministrati in eccedenza e a dimostrare la concreta incidenza di tale scostamento sull’esito finale.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per complessivi 415 posti (poi elevati a 569) nell’area assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indetto con determinazione direttoriale del 30.12.2023. All’esito della prova scritta, il candidato è stato giudicato inidoneo con un punteggio di 20,7/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30 fissata dalla lex specialis.
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito, deducendo l’erroneità della correzione di quattro quesiti (n. 13, n. 20, n. 77 e n. 90) e la discostanza della prova somministrata rispetto alle previsioni del bando, per un numero maggiore di quesiti di lingua inglese e di diritto dell’Unione europea rispetto a quanto previsto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha scrutinato i singoli motivi di ricorso, muovendo dal consolidato principio per cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso è limitato al palese errore e alla manifesta illogicità, non potendo estendersi a un giudizio di merito che sostituisca la valutazione dell’amministrazione.
Con riferimento ai quesiti n. 13 e n. 20, la censura è stata ritenuta infondata. Quanto al quiz di informatica, il TAR ha rilevato che il comando “Trova”, opzionato dal candidato, consente solo la ricerca nel testo e non la sostituzione contestuale, mentre il comando “Sostituisci” è l’unico che realizza entrambe le funzioni richieste dal quesito. Quanto al quiz di lingua inglese, il Collegio ha richiamato le fonti accreditate citate dall’amministrazione per affermare che la costruzione sintatticamente corretta è “I find it + adjective + to-infinitive”, in cui il pronome “it” è imprescindibile in quanto rappresenta l’azione espressa dall’infinito.
Per il quesito n. 77, di diritto amministrativo, il TAR ha applicato l’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, rilevando che la risposta ritenuta corretta dalla commissione — “tutte le alternative proposte sono corrette” — è l’unica conforme al diritto positivo, in quanto ricomprende tutte le ipotesi di revoca del provvedimento amministrativo previste dalla legge, laddove quella scelta dal candidato era inevitabilmente parziale.
Quanto al quesito situazionale n. 90, la censura è stata dichiarata inammissibile: il ricorrente non aveva contestato l’ambiguità o l’incerta formulazione del quesito, ma aveva proposto una soluzione alternativa a quella fornita dalla commissione. Sul punto, il TAR ha richiamato il principio per cui la scelta della risposta più efficace a un quesito situazionale è espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità se non per i profili di manifesta illogicità, qui non sussistenti.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla composizione della prova, è stato infine dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva allegato puntualmente né le domande che sarebbero state somministrate in luogo di quelle in eccesso, né le concrete possibilità di ottenere un punteggio migliore in caso di rispetto della lex specialis. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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