Punteggio royalties calcolato sul solo rialzo rispetto alla base d’asta (Cons. Stato n. 5730 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di servizi, il punteggio dell’offerta economica relativo alle royalties deve essere attribuito sulla base del solo rialzo percentuale rispetto alla base d’asta, e non dell’intera percentuale offerta. La lex specialis di gara si interpreta secondo il criterio letterale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con la conseguenza che, ove la clausola esprima il rapporto tra i rialzi percentuali dell’offerta del concorrente e dell’offerta più conveniente, assume rilievo la sola eccedenza rispetto alla soglia minima. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non possono modificare o innovare la disciplina di gara. Nelle concessioni, la verifica di anomalia dell’offerta è connotata da ampia discrezionalità, per il carattere previsionale dei dati, ed è sindacabile solo per errori di fatto evidenti e macroscopica irragionevolezza.
Il Fatto
Le Gallerie degli Uffizi indicevano una procedura di gara per l’affidamento in concessione, per otto anni, dei servizi di ristorazione e caffetteria all’interno del complesso museale. Risultava aggiudicataria una società; la seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando il metodo di calcolo del punteggio relativo alle royalties e deducendo, in subordine, l’illegittimità del bando.
Il TAR Toscana accoglieva il ricorso principale, ritenendo che il rialzo da valorizzare fosse solo quello rispetto alla base d’asta del 10%, e non la percentuale complessiva. Respingeva il ricorso incidentale dell’aggiudicataria e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti. L’aggiudicataria proponeva appello principale; la seconda classificata resisteva e interponeva appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il criterio di calcolo del punteggio economico. Premette che l’art. 4.3 del disciplinare fissa il valore della royalty a base d’asta nel 10% dei ricavi, soggetto a rialzo in sede di offerta, e che l’art. 16.2 descrive il metodo di attribuzione del coefficiente.
La formula non lineare interdipendente è espressa, letteralmente, come rapporto tra il “rialzo percentuale dell’offerta” del concorrente e quello dell’offerta più conveniente. Per la Corte il dato testuale è univoco: assume rilievo il solo rialzo, cioè l’eccedenza rispetto alla base d’asta, e non l’offerta nella sua globalità.
La soluzione è ritenuta non illogica, perché concentra la comparazione sulla sola componente migliorativa e non attribuisce punti per un’offerta coincidente con il minimo prescritto. Né rileva il diverso fatturato dei concorrenti, che opera solo in fase esecutiva. Il chiarimento della stazione appaltante, nella parte in cui nega che i valori “P” e “Pm” siano il rialzo, contraddirebbe il tenore della clausola ed è quindi inammissibile.
Quanto all’anomalia dell’offerta, la Corte ribadisce che nelle concessioni il relativo vaglio è connotato da ampia discrezionalità, per il carattere previsionale dei dati economici. Le censure dell’appellante e dell’appellante incidentale si fondano su assunti indimostrati e su mere ipotesi, prive di elementi evidenziali qualificati, e non valgono a dimostrare una macroscopica irragionevolezza delle valutazioni amministrative.
Sul criterio premiale delle competenze linguistiche, il Collegio osserva che la lex specialis richiedeva la dotazione già sussistente al tempo della gara di almeno una risorsa certificata, e non una semplice dichiarazione di impegno futuro. Gli appelli, principale e incidentale, sono quindi respinti; i motivi riproposti in via subordinata restano improcedibili.
Nota della Redazione
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