Requisito di esperienza triennale e stagione balneare come periodo completo (C.G.A.R.S. n. 83 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare per l’affidamento in concessione di stabilimenti balneari, il requisito della pregressa esperienza diretta almeno triennale nella gestione di stabilimenti balneari, ove la lex specialis non rechi una diversa definizione, va parametrato alla nozione di stagione balneare fissata dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 116/2008, coincidente con il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno. La circostanza che tale disciplina persegua finalità di tutela della salute e delle acque non ne impedisce l’impiego come dato certo e uniforme per individuare la durata della stagione e, quindi, la completezza dell’esperienza richiesta. Ne consegue che una gestione iniziata in data successiva al 1° maggio non integra una stagione completa e non concorre a formare il triennio. L’interpretazione restrittiva è imposta dall’esigenza di evitare arbitrarietà e incertezze e di garantire la concorrenza.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento, per le stagioni balneari 2025-2027, della gestione di una spiaggia libera attrezzata. Il bando richiedeva, tra le condizioni di carattere economico e tecnico, la pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni nella gestione di stabilimenti balneari, da dimostrare con autocertificazione.
Il TAR Sicilia, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso dell’odierna appellata, rilevando il difetto in capo all’appellante del requisito esperienziale, sul presupposto che l’esperienza triennale dovesse coprire per intero il periodo 1° maggio – 30 settembre di ciascun anno. Poiché la prima stagione presso la struttura era iniziata in data successiva al 1° maggio, il requisito non poteva dirsi maturato. L’appellante ha impugnato la decisione, mentre l’appellata ha proposto appello incidentale sulle censure assorbite.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha respinto l’appello, confermando il criterio interpretativo del giudice di primo grado. La questione centrale riguarda il parametro temporale cui ancorare la nozione di “anno” di gestione ai fini della maturazione del triennio richiesto dal bando.
La Corte osserva che, in assenza di altri riferimenti normativi specifici, non può che farsi riferimento alla definizione contenuta nel d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, che all’art. 2, lett. e) individua la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici. Tale indicazione è recepita dal D.D.G. dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21 marzo 2025. Si tratta, ad avviso della Corte, di un dato certo, idoneo a delimitare la stagione.
Non condivisibile è la censura dell’appellante secondo cui le norme richiamate perseguirebbero finalità diverse, legate alla salubrità delle acque e alla tutela della salute. La Corte ritiene che, pur in presenza di tali finalità, la disciplina contiene una definizione precisa della stagione balneare, rispetto alla quale altre delimitazioni temporali assumono carattere eccezionale.
Il Collegio aggiunge che l’interpretazione del bando deve essere orientata a evitare arbitrarietà e incertezze, proprio al fine di garantire la concorrenza. L’argomento relativo a situazioni particolari riferibili ad altre Regioni, in cui la stagione sarebbe iniziata in data successiva, è stato giudicato estraneo all’interesse dell’appellante, vertendosi su una gestione localizzata.
Da ciò deriva il rigetto dell’appello, non avendo l’istante maturato il requisito di cui al par. 7.5 lett. a) del bando. Il rigetto ha determinato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale. Le spese del grado sono state compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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