Fascia di inedificabilità assoluta e divieto ex art. 96 r.d. n. 523/1904 (C.G.A.R.S. n. 87 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di edificazione a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini, previsto dall’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. n. 523 del 1904, ha carattere assoluto. Esso opera a prescindere dalla sopravvenuta trasformazione dello stato dei luoghi, quando non sia dimostrata la cessazione delle esigenze di tutela del corso d’acqua. La presenza di una struttura scatolare in cemento armato non sottrae l’alveo alla disciplina vincolistica, se il percorso del torrente resta individuabile e la distanza dal fabbricato si mantiene inferiore alla soglia legale. In presenza di un potere vincolato dell’amministrazione, eventuali diversi orientamenti seguiti in precedenza dal Genio civile in fattispecie non comparabili non inficiano la legittimità del diniego di condono.
Il Fatto
Il Comune aveva dichiarato improcedibile l’istanza di condono edilizio presentata dalla dante causa dell’originaria ricorrente, ai sensi della legge n. 47 del 1985, riguardante un immobile abusivo. Il diniego si fondava sul parere negativo del Genio civile, secondo cui il fabbricato ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta di dieci metri dal torrente.
La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sostenendo l’inesistenza del corso d’acqua per intervenuta trasformazione dei luoghi. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza del 2022, ravvisando la violazione della fascia di rispetto. Proposto appello, il C.G.A.R.S. disponeva verificazione per accertare lo stato dei luoghi e la distanza effettiva.
La Motivazione della Corte
La verificazione ha accertato che il torrente, nel tratto visibile, dista meno di 9,5 metri dallo spigolo del fabbricato più vicino e che, nel tratto interrato, la distanza si riduce ulteriormente a pochi metri. Il corso d’acqua attraversa poi la strada statale. Su tali risultanze di fatto il Consiglio fonda il rigetto della doglianza sull’inesistenza del torrente.
Il Collegio richiama l’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. n. 523 del 1904, che vieta in modo assoluto le fabbriche a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini. Il divieto ha carattere assoluto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 3807 del 2020, ed è diretto ad assicurare il libero deflusso delle acque.
La Corte ricostruisce il sistema del testo unico: l’art. 93 subordina l’esecuzione di opere inerenti all’alveo al nulla osta idraulico; l’art. 96 tipizza i lavori vietati in ogni caso; gli artt. 97 e 98 prevedono le opere subordinate a speciale autorizzazione. Il regime persegue la tutela del buon regime delle acque pubbliche, come ribadito dalla Corte costituzionale n. 44 del 2019.
Quanto alla giurisprudenza che esclude il divieto in assenza di possibilità di inondazione (Sezioni Unite n. 12271 del 2004, n. 5644 del 1979, n. 807 del 1978), il Collegio rileva che tale evenienza è rimasta indimostrata. Infondato è anche il motivo sul cattivo esercizio del potere del Genio civile: in presenza di un potere vincolato, i diversi approcci seguiti in precedenza non valgono a infirmare le conclusioni dell’ufficio, vincolate dalla ricaduta dell’immobile nel divieto di legge.
L’appello è quindi rigettato. Le spese di verificazione sono poste a carico della parte privata, con liquidazione in separato provvedimento; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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