Espropri per PEEP fuori dalla massa passiva del dissesto comunale (TAR Sicilia n. 1892 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti risarcitori derivanti da espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare sono esclusi dalla massa passiva del dissesto finanziario dell’ente locale e non soggetti al blocco delle azioni esecutive. La deroga opera in forza dell’art. 6, comma 5, lett. h), d.P.R. n. 378/1993, norma tuttora in vigore, che prevale sulla regola generale dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Il ricorrente deve provare la destinazione dell’area espropriata all’edificazione di alloggi popolari e la capacità dell’ente di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. Accertata l’inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

A seguito di decreto di occupazione temporanea e urgente del 28 ottobre 1988, il Comune di Catania acquisiva al proprio possesso i terreni dei ricorrenti per realizzare il piano di edilizia economica e popolare denominato “Trappeto Sud”, senza completare la procedura espropriativa. Con sentenza n. 1572 del 31 dicembre 2002, il Tribunale di Catania condannava l’ente al risarcimento del danno per perdita della proprietà e all’indennità di occupazione legittima. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 487 del 14 aprile 2009, rideterminava la condanna in € 1.268.444,82, oltre rivalutazione e interessi.

Ottenuto un titolo esecutivo definitivo, i ricorrenti hanno adito il TAR per l’ottemperanza, deducendo di aver ricevuto solo pagamenti parziali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per lo stato di dissesto economico e per l’inoperatività della norma invocata dai ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione e qualifica come destituita di fondamento la tesi dell’amministrazione. La disposizione dell’art. 6, comma 5, lett. h), d.P.R. n. 378/1993 esclude dalla massa passiva i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare, per le parti cedute o concesse in superficie a enti o privati, in tutti i casi in cui l’ente possa adottare provvedimenti di recupero verso acquirenti o concessionari. Il credito sfugge così alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione e al blocco delle azioni esecutive.

Il TAR chiarisce che la norma speciale è attualmente in vigore e prevale sulla regola generale dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale. Individua quindi due condizioni di operatività: la destinazione dell’area all’edificazione di alloggi popolari e la capacità recuperatoria dell’ente, richiamando Cons. giust. amm. Sicilia, 7 luglio 2020, n. 558.

Entrambe le condizioni risultano provate. La consulenza tecnica svolta in sede civile attesta che il terreno ricade nei lotti del piano di zona e che gli alloggi delle cooperative assegnatarie risultano in gran parte ultimati, con opere di urbanizzazione completate o in fase avanzata. Quanto al recupero, il Comune stesso ha documentato, in riscontro all’istruttoria, che le convenzioni ex art. 35 legge n. 865/1971 prevedono corrispettivi determinati sul costo di acquisizione delle aree, con pagamenti in acconto salvo conguaglio, e che sono in corso le procedure di recupero per le cessioni e le trasformazioni del diritto di superficie.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio ordina al Comune di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega e con autorizzazione all’uso del mezzo proprio, perché compia gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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