Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad (TAR Piemonte n. 342 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini di legge. La domanda di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al soccombente presso il domicilio reale, e sia decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento. La nomina del Commissario ad acta è doverosa sin d’ora per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di somme in suo favore. La sentenza era stata notificata al Ministero soccombente ed era passata in giudicato. La parte ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate, oltre rivalutazione e interessi, la refusione delle spese e del contributo unificato, e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Ha rilevato che la sentenza azionata era stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale, ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., ed era stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.
Ha inoltre accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. L’Amministrazione non ha contestato di aver omesso di ottemperare al giudicato.
Su queste basi il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha ritenuto doveroso nominare sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il compenso del Commissario, affidato a un dipendente pubblico nell’ambito dei compiti istituzionali, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa rappresentata dall’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale