Revoca autorizzazione e interdittiva antimafia: irrilevanza del preliminare ante-interdittiva (TAR Abruzzo n. 43 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, l’autorizzazione rilasciata al soggetto colpito da interdittiva antimafia deve essere revocata, poiché il destinatario dell’atto non può più disporne validamente. La stipula di un contratto preliminare di cessione dell’autorizzazione antecedente all’emissione dell’interdittiva non assume rilievo ai fini della legittimità della revoca se il contratto definitivo, che costituisce l’atto dispositivo del trasferimento, è successivo all’interdittiva medesima. Il preliminare ha effetti meramente obbligatori tra le parti e non incide sulla titolarità dell’autorizzazione, che resta nella disponibilità del soggetto attinto dal provvedimento interdittivo.
Il Fatto
Una società, titolare di un’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, stipulava un contratto preliminare di cessione con altra società. L’interdittiva antimafia veniva successivamente emessa nei confronti della società cedente, prima della stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’autorizzazione. A seguito dell’interdittiva, il Comune disponeva la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 90, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. La società subentrante, che aveva nel frattempo stipulato il contratto definitivo, impugnava il provvedimento di revoca chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso in sede di sommaria delibazione cautelare. Il provvedimento impugnato si riferisce alla pratica SUAP del 16 settembre 2025, con cui è stata disposta la cessione dell’autorizzazione a soggetto diverso dall’odierna ricorrente, che ha stipulato il contratto definitivo solo il 2 dicembre 2025.
Il Collegio ha escluso la rilevanza del contratto preliminare, stipulato l’11 aprile 2025, antecedentemente all’interdittiva. Il contratto definitivo, stipulato dopo l’emissione dell’interdittiva avvenuta il 5 settembre 2025, costituisce l’atto che ha disposto il trasferimento del bene e non ha natura meramente ricognitiva, avendo invece il preliminare effetti obbligatori tra le parti e non traslativi.
Il Tribunale ha infine chiarito che l’interdittiva antimafia legittimamente dispiega i suoi effetti nella vicenda. Ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, il soggetto attinto dall’interdittiva non può più disporre delle autorizzazioni rilasciate, con la conseguente obbligatorietà della revoca da parte dell’Amministrazione. La domanda cautelare è stata respinta, con nullità per le spese del giudizio incidentale.
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Nota della Redazione
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