Espropriazione: notifica agli eredi e tardività delle osservazioni tecniche (TAR Lazio n. 131 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità la comunicazione di approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità, resa ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 327/2001, è validamente notificata ai coeredi dell’intestatario presso il domicilio di quest’ultimo, a mani di uno dei congiunti ivi residenti. Gli atti presupposti non impugnati nei termini decadenziali divengono incontestabili e non possono essere sindacati in via indiretta in sede di impugnazione della successiva nota ex art. 20 d.P.R. n. 327/2001. Le osservazioni di carattere tecnico volte alla traslazione dell’opera pubblica, se proposte oltre i termini, sono tardive e legittimamente dichiarate irricevibili. La contestazione della quantificazione dell’indennità di esproprio esula dalla giurisdizione amministrativa e appartiene alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 54 del T.U. espropriazioni.
Il Fatto
Le ricorrenti, nella qualità di eredi del titolare del terreno e del manufatto ivi realizzato, hanno impugnato la nota con cui il Comune ha notificato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, l’elenco dei beni interessati dal procedimento espropriativo per l’attuazione del progetto di completamento di una strada comunale, con indicazione delle somme offerte per l’espropriazione. Hanno parimenti impugnato la successiva comunicazione con cui l’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza di traslazione dell’opera su un’area pubblica adiacente.
Le espropriande hanno dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e, in particolare, della comunicazione ex art. 17 d.P.R. n. 327/2001, l’illegittimità della notificazione con unica copia indirizzata genericamente agli eredi, l’omessa considerazione delle osservazioni tecniche e l’assenza di criteri nella quantificazione dell’indennità. Il Comune si è costituito depositi gli atti, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo perché il Comune ha dimostrato la regolare notificazione di tutti gli atti presupposti. La comunicazione di avvio del procedimento, quella di approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità e la nota recante la variante al PRG risultano notificate presso il domicilio del destinatario, a mani di congiunti ivi residenti. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che tali atti, non impugnati entro il termine decadenziale, non sono più contestabili.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene ineccepibile l’affermazione del Comune sulla tardività delle osservazioni di carattere tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 327/2001. La richiesta di traslare l’opera, pur di contenuto tecnico, è stata proposta oltre i termini e non poteva essere esaminata nel merito dall’Amministrazione.
Il terzo motivo e, più in generale, le contestazioni sulla quantificazione dell’indennità vengono invece sottratti al sindacato del giudice amministrativo. Il Collegio rileva che ai sensi dell’art. 54 del T.U. espropriazioni la giurisdizione in materia appartiene alla Corte d’Appello. Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Tribunale compensa tra le parti le spese del giudizio, ravvisando giusti motivi, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.