Improcedibile il ricorso se l’esame superato in via cautelare non è superato (TAR Valle d’Aosta n. 13 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato conseguito a seguito dell’ammissione con riserva disposta in via cautelare, unitamente al mancato superamento del medesimo esame, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento di non ammissione. Il giudice dichiara conseguentemente il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della particolare delicatezza della vicenda e del fumus boni iuris riconosciuto in sede cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta a una classe di un’istituzione scolastica, ha impugnato il provvedimento con cui il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha deliberato la non ammissione all’esame di Stato, in ragione di un provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni adottato nei suoi confronti e confermato dall’organo di garanzia. Ha contestato altresì la sanzione disciplinare e l’attribuzione della valutazione insufficiente, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Con ordinanza n. 22 del 5 settembre 2023 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, ammettendo la ricorrente alla sessione straordinaria dell’esame di Stato. All’esito, la ricorrente ha riportato un giudizio insufficiente. La Regione ha quindi eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, eccezione condivisa dalla stessa ricorrente all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il thema decidendum verteva sulla legittimità degli atti del consiglio di classe e dell’organo di garanzia, nonché sulla conseguente non ammissione all’esame di Stato. L’ordinanza cautelare aveva già sospeso l’efficacia degli atti impugnati, consentendo l’ammissione con riserva alla sessione straordinaria.
Il dato dirimente è costituito dal mancato superamento, non contestato, dell’esame di Stato cui la ricorrente era stata ammessa per effetto del provvedimento cautelare. Tale esito esaurisce l’interesse sostanziale alla decisione, poiché l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe più produrre alcuna utilità concreta per la ricorrente.
Il Tribunale applica quindi il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sul piano delle spese, il Collegio richiama l’art. 85, co. 9 cod. proc. amm. e dispone la compensazione, valorizzando la particolare delicatezza della vicenda e il fumus boni iuris già riconosciuto in sede cautelare. La pronuncia ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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