Procedura espropriativa e appello: rito speciale e termini dimidiati anche per la notificazione (C.G.A.R.S. n. 692 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie che investono la legittimità dell’occupazione di aree destinate a opere pubbliche e che si concludono con la condanna dell’Amministrazione alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino, ovvero all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, hanno natura impugnatoria e caducatoria di atti relativi a procedure espropriative e restano assoggettate al rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm.. Ne deriva l’applicazione dei termini dimidiati: tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la notificazione dell’appello e quindici giorni per il deposito. La sola presenza di domande risarcitorie non sottrae la causa al rito speciale, quando l’azione principale contesti il procedimento ablatorio; l’inapplicabilità del rito riguarda esclusivamente le domande risarcitorie autonome ed esclusive.

Il Fatto

Il TAR Sicilia, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda di retrocessione parziale dei beni espropriati e condannava l’Amministrazione a restituire ai ricorrenti, previa riduzione in pristino, i terreni illegittimamente occupati, oltre al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisirli tramite lo strumento dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 o altra forma di acquisto legittimo.

Il Comune proponeva appello, affidato a due motivi: da un lato contestava l’individuazione delle particelle illegittimamente occupate, sostenendo che parte di esse era stata regolarmente espropriata; dall’altro eccepiva l’usucapione delle aree rimanenti, assumendo l’intervenuta interversione nel possesso per effetto dell’accettazione dell’indennità provvisoria da parte dei danti causa. Gli appellati eccepivano in via preliminare l’irricevibilità dell’appello per violazione dei termini dimidiati.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità e la ritiene fondata. La vicenda resta assoggettata al rito speciale già previsto dall’art. 23 bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1034 del 1971, oggi disciplinato dall’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm..

Il collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il provvedimento già disciplinato dall’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 e oggi dall’art. 42 bis ha natura ablatoria ed è assimilabile a un provvedimento espropriativo, assorbendo in sé la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio. Su questa base opera la dimidiazione dei termini processuali (Cons. Stato n. 6119 del 2019; Cons. Stato n. 3245 del 2016). Il termine di sei mesi per l’appello si riduce così a tre mesi, per effetto del combinato disposto con l’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. (Cons. Stato n. 3503 del 2014).

Il collegio precisa che l’inapplicabilità del rito speciale riguarda solo le domande risarcitorie proposte in via diretta ed esclusiva per vicende espropriative, secondo il principio statuito dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2007, richiamata nel testo. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano agito chiedendo in via principale la restituzione del fondo e la contestazione del procedimento ablatorio: la presenza di domande risarcitorie in via subordinata non muta la natura impugnatoria e caducatoria della causa.

Da qui la conseguenza processuale: l’appello doveva essere notificato nel termine dimidiato di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18 febbraio 2025, e depositato entro quindici giorni. Il gravame risulta invece notificato e depositato oltre tali termini. L’appello è pertanto irricevibile, con compensazione delle spese del grado in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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