Giudice di pace come lavoratore a termine: ferie, TFR e contributi (C.G.A.R.S. n. 691 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di pace che abbia svolto funzioni giurisdizionali in modo continuativo e non marginale è lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 2 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, comparabile al magistrato ordinario ai fini del divieto di discriminazione. La sua esclusione da ogni diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto e alla tutela previdenziale e assistenziale contrasta con la clausola 4 dell’accordo quadro e va disapplicata. Le modalità di reclutamento e l’assenza di concorso non integrano le ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità, attenendo allo status e non alla natura della prestazione. Resta invece legittima la non equiparazione del trattamento retributivo ordinario, in ragione della peculiarità delle funzioni e delle responsabilità del magistrato togato. Sulla domanda risarcitoria per abuso dei rapporti a termine sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale tutela consequenziale all’accertamento del rapporto.

Il Fatto

L’appellante ha prestato servizio come giudice di pace, previa nomina per titoli e immissione nelle funzioni, dal 27 marzo 1995 fino al 31 dicembre 2015, cessando per raggiunti limiti di età. Nel periodo ha percepito i compensi parametrati alle udienze tenute e ai provvedimenti depositati, senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale; è stato anche designato coordinatore dell’ufficio.

Con ricorso al TAR ha chiesto il riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell’ambito della magistratura, le differenze retributive, la regolarizzazione contributiva e il risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine. Il TAR ha in parte declinato la giurisdizione e in parte respinto nel merito. Propone appello la parte soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza del Cons. Stato n. 2716 del 2 aprile 2026, resa su fattispecie sovrapponibile, e dalla C. cost. n. 71 del 2026, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo di rinuncia ai diritti eurounitari collegato alla conferma dei magistrati onorari. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze C-658/18, C-236/20 e C-41/23), secondo cui la qualifica onoraria è indifferente se le prestazioni sono reali ed effettive e retribuite.

Il primo giudice aveva negato la comparabilità tra giudice onorario e togato sul piano soggettivo, valorizzando il concorso pubblico. La Corte ritiene che tale argomento rinneghi i principi eurounitari: le modalità di reclutamento attengono allo status e all’inquadramento amministrativo, non alla natura intrinseca della prestazione, che resta giurisdizionale. Le differenze addotte non costituiscono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4.

Va quindi riformata la sentenza e accertato il diritto dell’appellante allo status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time e determinato, per la tendenziale assimilabilità di funzioni ai magistrati togati, ai soli fini delle ferie non godute, del trattamento di fine rapporto e della regolarizzazione previdenziale. Il parametro economico è individuato nella classe stipendiale HH03, con applicazione del pro rata temporis per i periodi a tempo parziale.

È invece respinta la domanda di differenze retributive: la particolare natura delle mansioni e delle responsabilità dei magistrati assunti per concorso, tutelata dall’art. 106, primo comma, Cost., integra ragione oggettiva di parziale diversità di trattamento economico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene fondata la censura sul riparto. La domanda risarcitoria ex art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165/2001 è consequenziale all’accertamento del rapporto e non può essere scissa da esso. La giurisdizione esclusiva si radica sull’art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165/2001 e sull’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. Il capo declinatorio è annullato e la causa rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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