Ammissione al passivo non preclude l’azione per abusiva concessione del credito (Cass. civ. Sez. I n. 11155 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al passivo fallimentare del credito da finanziamento della banca non spiega efficacia preclusiva sull’azione risarcitoria esercitata dalla curatela nei confronti della banca per abusiva concessione del credito. Ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l.fall., il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di cui all’art. 99 l.fall. producono effetti soltanto ai fini del concorso, sicché il cd. giudicato endofallimentare copre esclusivamente la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, inibendone il riesame nella sede fallimentare, ma non vincola il giudice di altra controversia tra le stesse parti sul medesimo rapporto. Titoli di natura contrattuale ed extracontrattuale restano distinti, restando impregiudicata la possibilità per la banca di far valere il proprio credito in via di compensazione ex art. 56 l.fall.

Il Fatto

La società, costituita nel 2004 e rimasta inattiva fino al 2006, nel 2007 assunse in appalto lavori edili eseguiti tramite imprese subappaltatrici. Negli anni 2007-2009 ricevette dalla banca finanziamenti, sotto varie forme, per oltre un milione di euro. A settembre 2010 la società venne dichiarata fallita.

Nel 2013 il curatore convenne in giudizio la banca, deducendo che la prosecuzione dell’attività in perdita era stata resa possibile anche dal credito erogato in assenza di una diligente applicazione delle regole in materia, e chiese l’accertamento della responsabilità della banca e la condanna al risarcimento. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello la dichiarò coperta dal giudicato esterno formatosi per effetto dell’ammissione al passivo del credito bancario. Il fallimento ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c. e 96 l.fall. nonché degli artt. 2446 e ss., 2486 e 2393 c.c., sostenendo che l’inconfigurabilità del giudicato esterno discende dalla natura endofallimentare dell’accertamento del passivo.

La Corte accoglie il ricorso. Muove dall’art. 96, ultimo comma, l.fall., secondo cui i provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo non acquistano propriamente efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi interni alla procedura concorsuale, ove la domanda ex art. 93 l.fall. è orientata al riparto dell’attivo.

Ne deriva che l’efficacia preclusiva osta al riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti nella sede fallimentare, ma non vincola il giudice di altra controversia tra le stesse parti sul medesimo rapporto. L’ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fuori dal fallimento.

I precedenti evocati dal giudice del merito non sono pertinenti: essi riguardavano azioni della curatela volte a un effetto incompatibile con l’accertamento del passivo e richiedenti una sua modifica non più praticabile. Qui, invece, l’ammissione del credito da finanziamento non preclude l’azione risarcitoria per l’illecito sostegno finanziario, trattandosi di titoli distinti, l’uno di natura contrattuale, l’altro di natura extracontrattuale.

Resta impregiudicata la possibilità per la banca di opporre il credito in via di compensazione, fino a concorrenza, ex art. 56 l.fall.. La Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, richiamando i principi sull’abusiva concessione del credito, sul concorso di responsabilità con gli organi sociali ex art. 146 l.fall. e sulla legittimazione del curatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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