Esproprio di terre civiche e giurisdizione del Commissario agli usi civici (Cass. civ. Sez. Un. n. 13938 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766/1927, comprende le controversie relative all’esistenza, alla natura e all’estensione dei diritti di uso civico e all’accertamento della qualità demaniale del suolo. La controversia sull’assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico investe l’accertamento della qualitas soli, poiché dalla risposta dipende il venir meno della natura demaniale e l’acquisto della natura allodiale dei fondi. Restano escluse dalla giurisdizione commissariale solo le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento della qualità demaniale, da risolversi in via meramente incidentale.
Il Fatto
Con decreto del 1932 il Prefetto dell’Aquila espropriò alcuni terreni gravati da usi civici nel territorio di un Comune, autorizzando l’occupazione permanente dei suoli in favore delle Ferrovie dello Stato, ente cui è succeduta, per effetto di trasferimenti immobiliari, la società attualmente ricorrente.
Dopo la verifica demaniale del territorio e la richiesta di reintegra delle terre civiche, il Commissario per il Riordino degli Usi Civici, con sentenza del 2016, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il decreto espropriativo avesse legittimamente trasferito i fondi trasformandoli in beni allodiali. Il Comune propose reclamo e la Corte d’Appello di Roma, Sezione Usi Civici, con sentenza n. 4754/2018, lo accolse, ravvisando nella specie una lite sulla qualitas soli e affermando la giurisdizione commissariale. La società ricorre per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sul riparto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano congiuntamente i due motivi, per il comune riferimento alla questione di giurisdizione. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo della materia, richiamando la legge 16 giugno 1927, n. 1766, il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e la più recente legge n. 168/2017 sui domini collettivi.
Sul piano della giurisdizione, la Corte ribadisce che l’art. 29 della legge n. 1766/1927 devolve al Commissario le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle in cui sia contestata la qualità demaniale del suolo. Viene richiamato il consolidato orientamento di legittimità: l’accertamento della qualitas soli rientra nella giurisdizione commissariale soltanto quando la questione sia sollevata dal preteso titolare o utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato, restando invece attratta alla giurisdizione ordinaria quando sia eccepita in via meramente incidentale.
Sulla seconda questione, la Corte richiama il proprio recente intervento nomofilattico (Sez. Un. n. 12570 del 10.05.2023), che ha affermato come i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possano essere posti nel nulla per effetto di un decreto di espropriazione, essendo necessario, a tal fine, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio osserva che il petitum sostanziale investe proprio l’accertamento della qualitas soli: l’indagine diretta a stabilire se sia consentita l’espropriabilità dei terreni gravati da usi civici incide sulla permanenza della natura demaniale. La risposta positiva comporta l’acquisto della natura allodiale, quella negativa il permanere della demanialità. La decisione della Corte d’Appello, che ha ravvisato nella controversia una lite sulla qualitas soli, è pertanto corretta.
Il ricorso è quindi respinto e la giurisdizione del Commissario per il Riordino degli Usi Civici della Regione Abruzzo è dichiarata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione del fatto che l’intervento nomofilattico è sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.