La rivendica non è viziata dalla mancata prova del possesso se la proprietà del dante causa è incontestata (Cass. civ. Sez. 2 n. 19680 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendica, il rigore della probatio diabolica è attenuato quando la controparte non contesti che il bene sia stato di proprietà del dante causa dell’attore, sicché la prova dell’acquisto per usucapione o a titolo originario può essere fornita anche aliunde. Il principio di non contestazione opera esclusivamente con riguardo ai fatti allegati dalla controparte e non anche rispetto a valutazioni o qualificazioni giuridiche, come l’esistenza di un rapporto di pertinenzialità tra fondi. In sede di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, essendo la ricostruzione operata dal giudice di merito sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La società attrice in rivendica aveva convenuto in giudizio i proprietari del fondo confinante, chiedendo l’accertamento della propria piena proprietà su alcune particelle e la declaratoria di insussistenza di una servitù a favore del fondo di quest’ultimi. Il titolo di acquisto era una donazione della nuda proprietà, mentre i convenuti avevano acquistato il fondo vicino all’asta, in un procedimento esecutivo promosso dai creditori del donante, il cui atto era stato dichiarato inefficace. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d’Appello aveva confermato, dichiarando inammissibili le produzioni documentali delle parti in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che la valutazione negativa dei motivi di ricorso esime dall’esaminare la posizione processuale di due dei ricorrenti, per i quali non risultava depositata la procura nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., attività che si sarebbe comunque rivelata ingiustificata. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui si lamentava l’erronea attenuazione dell’onere probatorio in capo al rivendicante. Il Collegio ha chiarito che la Corte territoriale non aveva affatto negato l’applicabilità del regime della probatio diabolica, ma aveva correttamente valorizzato la circostanza che i convenuti non avevano mai contestato che le particelle rivendicate fossero in origine di proprietà esclusiva della dante causa dell’attrice. Tale mancata contestazione, unitamente alla relazione notarile ventennale, era sufficiente a fondare la rivendica, secondo il principio espresso da Cass. n. 19875/2022.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza, in quanto il richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava a mascherare una richiesta di rivalutazione del merito, basata su una diversa interpretazione del materiale istruttorio. Il principio di non contestazione è stato ribadito come operante solo per i fatti, non per le valutazioni. Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la pretesa natura pertinenziale dei fondi rivendicati rispetto a quello acquistato all’asta, la Corte ha osservato che l’applicazione dell’art. 2912 c.c. presuppone un accertamento in fatto del rapporto di pertinenzialità che il giudice di merito aveva invece escluso, sulla base del contenuto del decreto di trasferimento e dell’avviso di vendita, i quali facevano riferimento al solo mappale 668, con espressa esclusione degli altri.
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Nota della Redazione
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