Insindacabile diniego del giudice senza programmazione unitaria delle pene (Cass. pen. Sez. 7 n. 4403 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’identità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, necessita di un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità della condotta, non essendo sufficiente la presenza di taluno di essi se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata, congrua e priva di vizi logici.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui il condannato era stato giudicato, pur trattandosi di violazioni omogenee dell’art. 385 cod. pen., consistite nell’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare. Secondo il giudice di merito, le condotte, commesse in un ristretto arco spazio-temporale, erano state il frutto di decisioni estemporanee, dettate dalle contingenze del caso, e non di una programmazione unitaria.
Avverso tale ordinanza della Corte di Appello di Lecce, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate sull’omogeneità delle condotte, sull’identità della tipologia di reato e sul medesimo bene giuridico leso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel ripercorrere i principi consolidati in materia, ha rammentato che l’istituto della continuazione richiede una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori della programmazione unitaria, che devono essere apprezzati dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui l’identità del disegno criminoso non si identifica con la mera propensione alla devianza, la quale si concretizza di volta in volta in relazione alle occasioni esistenziali.
Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, la Corte ha ribadito che, al momento della commissione del primo reato, i successivi devono essere già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici sintomatici se le successive violazioni risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse fornito una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici, per escludere l’esistenza del disegno criminoso. Le censure del ricorrente, di natura meramente confutativa e generica, non valevano a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte, limitandosi a riproporre gli elementi sintomatici senza confrontarsi con la complessiva valutazione posta a fondamento della decisione impugnata.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.