Schede valutative militari sindacabili solo per illogicità manifesta (TAR Toscana n. 1532 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non richiedono, di regola, una motivazione specifica. Essi sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. L’onere motivazionale si rafforza solo in presenza di un decremento rilevante e repentino del rendimento, ovvero dell’attribuzione di valori estremi. I singoli periodi valutati sono tra loro autonomi, sicché la difformità rispetto alle annualità precedenti non è di per sé sintomatica di eccesso di potere, né impone un obbligo di motivazione rafforzato.
Il Fatto
Un militare in servizio presso l’Esercito Italiano, con la qualifica di esploratore di blindo, impugnava la Scheda Valutativa N. 20 redatta dal Reggimento di appartenenza e relativa al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022. Negli anni precedenti i rapporti informativi lo avevano sempre collocato ai massimi livelli, con giudizio finale di “eccellente”. Con la scheda contestata il giudizio scendeva a “superiore alla media”, con otto voci caratteristiche valutate per la prima volta al di sotto del massimo.
Il ricorrente deduceva l’eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà delle valutazioni dei singoli compilatori, dell’assenza di compiuta motivazione e del difetto di correlazione con le eccellenti valutazioni precedenti. Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa resisteva, invocando la discrezionalità tecnica del giudizio e l’autonomia delle singole annualità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio sulla documentazione caratteristica. La valutazione dell’operato del militare integra un apprezzamento connotato da elevata discrezionalità tecnica, che non necessita di specifica motivazione salvo il caso di ingenti e repentini abbassamenti. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai vizi logici macroscopici — manifesta illogicità o irragionevolezza — o all’errore nei presupposti di fatto.
Richiamando TAR Friuli – Venezia Giulia, I, n. 78 del 2026 e TAR Calabria, I, n. 1103 del 2025, il Tribunale ribadisce che solo un decremento rilevante e repentino impone una motivazione chiara ed esplicativa. Nel caso di specie tale ipotesi non ricorre: la flessione è contenuta in un solo grado di giudizio.
Quanto al profilo della difformità rispetto al passato, il Collegio aderisce all’orientamento espresso da TAR Campania, V, n. 6775 del 2024 e da TAR Sicilia, III, n. 3318 del 2024: i singoli periodi valutati sono tra loro indipendenti, la valutazione di un’annualità non può essere influenzata da quelle precedenti e il contrasto tra giudizi non è ex se indice di eccesso di potere. La pretesa conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio.
Su queste premesse la censura di difetto di motivazione è respinta: la scheda indica in termini chiari il minore impegno rispetto alle annualità precedenti, l’impegno non sempre costante, la partecipazione solo parziale alle attività di addestramento e una disponibilità al servizio non sempre all’altezza delle aspettative. I presupposti di fatto non risultano smentiti e il giudizio di “non eccellenza” appare logico e ragionevole.
Il Tribunale osserva infine che il ricorrente non ha interesse a contestare l’attribuzione di un giudizio “superiore alla media” in luogo di uno “nella media”. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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