Acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e tutela del diritto di ipoteca (TAR Sardegna n. 1008 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, adottato ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6, legge regionale n. 23/1985, non può prescindere dalla considerazione del diritto di ipoteca iscritto sul bene da parte di un creditore. La sorte del diritto di ipoteca dipende dalla circostanza che il Comune abbia o meno deciso di destinare l’immobile abusivo a un pubblico servizio. Ove tale procedura di destinazione non risulti conclusa con la deliberazione del Consiglio comunale, l’acquisizione alla mano pubblica è illegittima, poiché il diritto di ipoteca deve essere preservato in capo al creditore, in ossequio ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 160 del 2024 e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 10933 del 2025.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito ipotecario garantito da ipoteca su un immobile sito nel Comune di La Maddalena, veniva a conoscenza dell’avvio di un procedimento di accertamento di opere edilizie abusive da parte del Comune. All’esito del procedimento, il Consiglio comunale disponeva l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 23/1985.
La società ricorrente impugnava la deliberazione consiliare, deducendo, tra l’altro, che l’acquisizione era stata disposta senza tenere conto del proprio diritto di ipoteca sul bene, in violazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2024. Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo la tardività della doglianza basata sulla citata sentenza della Consulta.
La Motivazione del Collegio
Il TAR Sardegna, dopo aver respinto l’istanza di rinvio avanzata dal Comune, ha esaminato il merito della controversia, richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 160 del 2024, e chiariti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 10933 del 2025, secondo cui la sorte del diritto di ipoteca dipende dalla circostanza che il Comune abbia o meno deciso di destinare l’immobile abusivo a un servizio pubblico.
Il Collegio ha ricordato che, con la sentenza non definitiva n. 1077 del 2025, era stato disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare l’esito della procedura di destinazione del bene a pubblico servizio, con espresso avvertimento che, in mancanza della conclusiva determinazione del Consiglio comunale, la controversia sarebbe stata decisa allo stato degli atti.
Dalla relazione depositata dal Segretario comunale in data 27 marzo 2026, è emerso che la procedura di destinazione a servizio pubblico del bene non risultava conclusa. Il Collegio ha pertanto preso atto che l’immobile, allo stato, non risulta destinato a un pubblico servizio, con la conseguenza che il diritto di ipoteca in capo alla società ricorrente deve essere preservato.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il motivo di ricorso con cui si deduceva che l’acquisizione alla mano pubblica era stata disposta senza tenere conto del diritto di ipoteca, annullando la deliberazione consiliare impugnata. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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