La sentenza del giudice ordinario sulla carta docente è titolo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2971 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione” del personale docente e condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione la relativa somma costituisce titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di accoglimento, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine e nomina sin d’ora un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi in caso di perdurante inerzia, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1766 del 10.04.2025 che accertava il suo diritto a ottenere la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di euro 500,00 annui, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la somma tramite il sistema della Carta elettronica.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, essendo il giudicato ormai formato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e non essendo stato impugnato il titolo. La sentenza del giudice ordinario, avente efficacia esecutiva e comportante l’obbligo di pagamento di somme, rientra infatti nell’ambito di applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo che, decorso infruttuosamente tale termine, provveda un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, entro i sessanta giorni successivi.
Il Tribunale ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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