Aussiedlung Hofstelle geschlossener Hof, rilevano anche i terreni in affitto (TAR Trentino-Alto Adige n. 36 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ausiedlung della Hofstelle di un maso chiuso dal mischgebiet al landwirtschaftsgebiet, ai sensi dell’art. 37, comma 5, L.G. n. 9/2018, il requisito delle oggettive esigenze aziendali va riferito all’azienda agricola effettivamente esercitata e non ai soli fondi intavolati alla parte I del libro fondiario. La legge non consente di espungere dal giudizio i terreni in affitto o in rotazione, poiché la Hofstelle è nozione diversa dal complesso dei beni del maso chiuso. Ne deriva che la valutazione della Kommission, se fondata sulla sola superficie intavolata, è affetta da Faktenfehlbeurteilung ed è sindacabile dal giudice amministrativo, nonostante l’ampia discrezionalità riconosciuta al parere vincolante.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune di Merano l’ausiedlung dell’intera Hofstelle del maso chiuso dal mischgebiet (zona B6) al landwirtschaftsgebiet, indicando un fondo ricadente in un’area diversa da quella attualmente occupata. La Sonderkommission, dopo un sopralluogo e l’audizione del richiedente, ha respinto l’istanza con decisione definitiva del 20.06.2025.

Il diniego si fonda sulla circostanza che i fondi di proprietà sono intavolati alla parte I del libro fondiario solo per circa il 52% della superficie coltivata, mentre oltre 2 ha sono in rotazione. Da qui la conclusione che le esigenze aziendali vanno commisurate ai soli terreni intavolati, pari a circa 2,5 ha di meleti. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo vizi di motivazione, contraddittorietà con un precedente parere favorevole del 2009 e omessa considerazione dei vincoli urbanistici che renderebbero impossibile l’ampliamento in loco. La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del parere quale atto vincolante per il Comune e connotato da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della Faktenfehlbeurteilung e dell’evidente illogicità. Applicando i canoni degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, il TAR osserva che l’edificazione di volumetrie residenziali nel verde agricolo costituisce eccezione al generale divieto di costruire e va pertanto interpretata restrittivamente, senza tuttavia potersi aggiungere alla legge ciò che essa non dice.

La norma attribuisce rilievo alle esigenze oggettive dell’azienda, espressione che rinvia all’azienda effettivamente esercitata, come già chiariva il previgente LROG. Se il legislatore avesse voluto limitare l’accertamento ai soli fondi intavolati, avrebbe dovuto dirlo espressamente, distinguendo le esigenze del maso chiuso da quelle dell’azienda.

Il Collegio valorizza il confronto con la fattispecie, disciplinata dalla stessa disposizione, dell’ausiedlung di edifici produttivi non intavolati a un maso chiuso. Per entrambe la legge richiede la medesima condizione, sicché sarebbe illogico attribuire alla stessa espressione due significati diversi a seconda che si tratti di maso chiuso o di azienda agricola.

Nella stessa direzione depone l’art. 37, comma 2, L.G. n. 9/2018, che per la dimensionamento dei fabbricati produttivi considera la natura dell’attività e l’estensione della superficie coltivata, compresi i terreni in affitto. Ammettere il contrario condurrebbe a disciplinare la volumetria in modo incongruo.

Il richiamo dell’Amministrazione all’art. 12 D.L.H. n. 17/2020 è giudicato inconferente, perché quella norma si limita a definire la Hofstelle come il luogo in cui sorgono i fabbricati dell’azienda, senza definire l’ampiezza del complesso aziendale. Il primo motivo è pertanto accolto nella parte relativa alla Faktenfehlbeurteilung.

Gli altri motivi sono respinti. Il TAR esclude che la Kommission dovesse illustrare alternative tecniche di ampliamento in loco, esse dovendo semmai essere prospettate dal richiedente, e rileva che il progetto presentato era descritto in termini generici. Nessuna contraddittorietà è ravvisata rispetto al parere del 2009, ormai decaduto e privo di effetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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