Estinzione anticipata credito cessione quinto: commissioni ricorrenti e costi up front (ABF Collegio di Palermo n. 1782 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021 il consumatore che estingue anticipatamente ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo l’interpretazione dell’art. 125-sexies t.u. bancario conforme alla sentenza Lexitor e confermata dalla Corte cost. n. 263/2022. Le commissioni a favore dell’intermediario costituiscono costi recurring e si riducono secondo gli orientamenti consolidati dell’ABF. Le commissioni di distribuzione, in quanto relative ad attività preliminari alla stipula, sono costi up front e la loro riduzione, in mancanza di una clausola pattizia basata su un criterio di proporzionalità, è determinata dal Collegio in via integrativa secondo equità, applicando il criterio pro rata temporis.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 su 120. Dopo aver esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di € 1.279,16 a titolo di commissioni dell’intermediario e di distribuzione, oltre interessi legali e spese di assistenza.
L’intermediario si è costituito eccependo la quietanza liberatoria sottoscritta dalla ricorrente e sostenendo di aver già restituito, nel conteggio estintivo, la quota non goduta delle commissioni ripetibili, pari a € 1.101,46. Ha inoltre precisato che le commissioni di distribuzione non sarebbero ripetibili, perché relative a costi di terzi per servizi accessori non obbligatori.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’estinzione anticipata è circostanza incontestata tra le parti, pur non essendo in atti la quietanza liberatoria invocata dall’intermediario. Il contratto, stipulato il 16.11.2020, ricade quindi nel regime anteriore al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto Sostegni bis.
Su questo terreno il Collegio richiama la Corte cost. n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies d.l. n. 73/2021 nella parte in cui richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. Prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione dell’art. 125-sexies t.u. bancario conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem, ma doverosa.
Ne discende l’applicazione dei principi del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front; per i costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, il criterio è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati.
Quanto alla qualificazione delle voci, le commissioni a favore dell’intermediario sono state considerate recurring, con riduzione secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento prevista dall’art. 13 delle condizioni generali di contratto. Le commissioni di distribuzione, invece, sono state qualificate come costi up front, perché riferite ad attività preliminari alla stipula, e ridotte pro rata temporis.
Il rimborso riconosciuto è quindi pari a € 391,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo: importo diverso da quello richiesto. Le spese di assistenza legale non sono state riconosciute, non ricorrendo le ipotesi del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12.05.2025. Il ricorso è stato accolto in parte, con contributo dell’intermediario alla Banca d’Italia di € 200,00 e rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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