Data certa inderogabile per la prova dei contratti bancari nel passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 2011 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento dello stato passivo, la terzietà del curatore impone che le pretese creditorie nei confronti della massa siano fatte valere con documentazione avente data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., antecedente all’apertura del concorso. Per i contratti per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam, come i contratti bancari ai sensi dell’art. 117, primo comma, TUB, la prova del contratto deve essere data con documentazione avente data certa e non può essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova. L’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova, con la conseguenza che il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito fondato sul detto titolo negoziale.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito bancario proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di una società, che aveva escluso il credito derivante da un finanziamento erogato in data 22 giugno 2012. Il giudice dell’opposizione rigettava l’opposizione, rilevando l’assenza di data certa del contratto e della documentazione prodotta, nonché l’inidoneità di quest’ultima a comprovare l’esistenza del rapporto. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il creditore, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, mentre il fallimento non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 4213 del 2013, secondo cui la terzietà del curatore nella formazione dello stato passivo comporta che le pretese creditorie debbano essere fatte valere con documentazione opponibile, ossia munita di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e antecedente all’apertura del concorso (cfr. anche Cass. n. 33724 del 2022 e Cass. n. 14585 del 2025).
Con specifico riferimento ai contratti bancari, per i quali l’art. 117, primo comma, TUB impone la forma scritta ad substantiam, la prova dell’esistenza del contratto può essere data solo con documentazione avente data certa, non essendo ammessa una prova surrogatoria. La Corte ha precisato che, sebbene la prova di un contratto privo di data certa possa essere fornita con ogni mezzo, tale regola incontra un limite nella natura e nell’oggetto del contratto, come nel caso in cui la forma scritta sia imposta a pena di nullità.
La Corte ha quindi confermato che il creditore non può far valere nei confronti della massa alcun diritto di credito che si fondi su un titolo negoziale privo di data certa, con conseguente reiezione dei primi due motivi di ricorso.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui, deducendo una violazione di legge, surrettiziamente sollecitava una rivalutazione dell’idoneità probatoria della documentazione, operazione insindacabile in sede di legittimità. La censura per carenza di motivazione è stata invece ritenuta infondata, non essendo il decreto impugnato al di sotto del «minimo costituzionale» (cfr. Sezioni Unite n. 8053 del 2014), avendo il Tribunale fornito una motivazione succinta ma compiuta.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.