Ricorso ABF proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo: inammissibilità rilevabile d’ufficio (ABF Collegio di Palermo n. 1781 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario solo quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario. La presentazione del ricorso prima dello scadere di tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente contesta il mancato rimborso dei costi non maturati, up-front e recurring, a seguito dell’estinzione anticipata di un prestito personale, avvenuta nell’agosto 2025 e acceso nel marzo 2025. Chiede la restituzione di una somma ricalcolata in € 2.455,49 e lamenta il blocco ritenuto ritorsivo dell’app bancaria, intervenuto dopo la presentazione del reclamo.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, depositato tre giorni dopo l’invio del reclamo, e nel merito chiede il rigetto per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il ricorrente replica che il reclamo è stato inviato via PEC il 14.10.2025 e che l’intermediario ha riscontrato nella stessa giornata, sostenendo che nei rapporti bancari la prova grava sull’intermediario e che questi non ha prodotto alcun prospetto analitico del metodo di calcolo. In sede di controrepliche la resistente insiste nell’eccezione e allega il riscontro fornito il 17.11.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Il dato normativo di riferimento è costituito dalle Disposizioni ABF, secondo cui il ricorrente può rivolgersi all’Arbitro se il proprio reclamo non abbia avuto esito nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario.
La verifica del rispetto di tale termine richiede l’accertamento della data di presentazione del reclamo e della data del ricorso. Il ricorrente assume di avere trasmesso il reclamo il 14.10.2025 e di averne ricevuto riscontro nella stessa giornata. Il Collegio rileva però che tale circostanza non è documentata e risulta smentita dalle allegazioni e dalla produzione della resistente, che ha depositato la copia del riscontro al reclamo fornito al cliente in data 17.11.2025.
Su questa base il Collegio richiama il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 15400 del 22 giugno 2021. La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso, che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi del ricorso presentato prima della scadenza del termine ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo; l’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio.
Nel caso di specie il ricorso risulta depositato prima del decorso del termine. Il Collegio non esamina quindi il merito della domanda di rimborso dei costi non maturati e dell’asserito blocco dell’app, perché l’accertamento dell’inammissibilità assorbe ogni altra questione. La declaratoria lascia ferma la riproponibilità del ricorso nel rispetto delle richiamate norme procedurali.
Nota della Redazione
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