Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale e nessun obbligo informativo anteriormente al d.m. 19.12.2000 (ABF Collegio di Napoli n. 3432 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono strumenti finanziari né prodotti finanziari ai sensi del T.U.F., sicché le controversie che li riguardano rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. La competenza temporale dell’Arbitro sussiste anche quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità delle prestazioni contrattuali, ancorché il titolo sia stato emesso prima del limite temporale fissato dalle Disposizioni ABF. Nei buoni della serie speciale a termine emessi anteriormente al d.m. 19.12.2000 non sussiste alcun obbligo legale di consegna del foglio informativo, né alcun obbligo di comunicare la modifica normativa del termine di prescrizione del diritto al rimborso. La mancata consegna del foglio informativo, in ogni caso, non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno sottoscritto il 1° agosto 2000 un buono fruttifero postale del valore nominale di € 1.000,00. Nell’aprile 2025, al momento della richiesta di rimborso, l’intermediario ha opposto la prescrizione del titolo.
I ricorrenti hanno quindi adito l’Arbitro Bancario Finanziario, sostenendo che l’intermediario fosse venuto meno agli obblighi informativi e chiedendo il risarcimento del danno per € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e rimborso delle spese legali per € 400,00. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza per materia e temporale del Collegio e, nel merito, ha sostenuto che la prescrizione era maturata prima del reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza per materia. È pacifico che i buoni fruttiferi postali non possano qualificarsi come strumenti finanziari, e in via derivata come prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini dell’applicazione del T.U.F., poiché sono incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Sul punto il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali e le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio ha osservato che essa sussiste quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alle prestazioni contrattuali, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati, ancorché il contratto sia stato sottoscritto prima del limite temporale di competenza dell’Arbitro. Anche su questo punto richiama il Collegio di Coordinamento n. 4656/2022.
Passando al merito, il Collegio ha accertato che il titolo è un buono a termine della serie speciale CE, di durata massima decennale, emesso il 1° agosto 2000 e scaduto il 1° agosto 2010. In applicazione del d.m. 19.12.2000, la prescrizione decennale è decorsa dal 2 agosto 2020, con esigibilità legislativamente prorogata fino al 30 settembre 2021 per effetto del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 11 d.l. n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021. Il primo atto interruttivo, costituito dal reclamo del 20 maggio 2025, è dunque successivo alla maturazione del termine.
Il Collegio ha poi esaminato la domanda risarcitoria, precisando che i ricorrenti non lamentavano la mancata consegna del foglio informativo, bensì la mancata comunicazione delle modifiche normative sui termini di prescrizione, passati da cinque a dieci anni. Sul punto ha rilevato che l’obbligo di consegna del foglio informativo è stato introdotto solo dall’art. 3 del d.m. 19.12.2000, quindi in epoca successiva all’emissione del buono. Ha richiamato, in proposito, il Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, e il Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, che subordina la permanenza dell’obbligo di consegna all’esistenza originaria di un obbligo legale. Nella specie tale obbligo non sussisteva, né sussisteva quello di comunicare la modifica normativa del termine prescrizionale. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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