Inammissibile il parere che interferisce con la nomofilachia della Sezione delle autonomie (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 127 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è soggetta a una verifica preliminare dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità. Il requisito soggettivo risulta integrato quando l’istanza proviene da un ente locale ed è sottoscritta dal Sindaco, quale titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente, ed è trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Il requisito oggettivo è invece carente, con conseguente inammissibilità della richiesta, quando la questione, pur attinente alla materia della contabilità pubblica e formulata in termini generali e astratti, interferisce con la funzione nomofilattica intestata alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Le Sezioni regionali di controllo, a garanzia dell’uniforme interpretazione della legge, non possono svolgere attività interpretative aventi ad oggetto le pronunce nomofilattiche della Sezione delle autonomie.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Legnago (VR) ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in materia di compensi degli organi sociali delle società a controllo pubblico. L’istanza, incentrata sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle autonomie, prospettava quesiti articolati riguardanti: l’ammissibilità di una deroga al regime transitorio di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 e all’art. 4, comma 4, d.l. n. 95/2012; i presupposti per riscontrare modificazioni nella struttura societaria; i criteri di determinazione dei compensi; e l’ambito di applicazione del regime transitorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione veneta ha accertato l’integrazione dei presupposti di carattere soggettivo, ravvisando la legittimazione del Comune e del Sindaco, nonché la regolare trasmissione dell’istanza tramite il Consiglio delle autonomie locali. Ha invece rilevato la carenza dei requisiti oggettivi, dichiarando l’istanza inammissibile.
La Corte ha osservato che la questione, ancorché attinente alla contabilità pubblica e formulata in termini generali e astratti, interferisce con la funzione nomofilattica della Sezione delle autonomie. Il Comune, infatti, non ha individuato specifiche disposizioni normative su cui fossero sorti dubbi applicativi, ma ha incentrato la propria richiesta sulle soluzioni interpretative prospettate dalla citata deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG.
I giudici contabili hanno richiamato il costante orientamento secondo cui le Sezioni regionali di controllo, in ragione dei principi di uniforme interpretazione della legge e a garanzia dell’unitaria applicazione del diritto, non possono svolgere attività interpretative aventi ad oggetto le pronunce nomofilattiche della Sezione delle autonomie. Tale attività è riservata, in via esclusiva, alla stessa Sezione delle autonomie, cui spetta la funzione di indirizzo e coordinamento.
La Corte ha fatto espresso riferimento alle deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, che consolidano il principio per cui le richieste di parere non possono essere utilizzate per ottenere una verifica critica o un ripensamento delle soluzioni interpretative già adottate dalla Sezione delle autonomie.
In conclusione, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere, disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune istante e al Consiglio delle autonomie locali.
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Nota della Redazione
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