Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti accettata dalla parte costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 348 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte disciplinato dall’art. 172, lett. d), c.g.c., la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo e preclude ogni ulteriore statuizione del Collegio. L’accettazione non costituisce esercizio di un diritto potestativo del rinunciante, ma un vero e proprio negozio processuale a effetti estintivi, che deve essere privo di riserve o condizioni. Essa è necessaria solo in presenza di una parte costituita che potrebbe ricavare dall’accoglimento delle proprie richieste un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo. Le spese di giudizio restano compensate quando le parti abbiano manifestato il relativo accordo.

Il Fatto

Una società titolare del servizio di trasporto pubblico locale chiedeva al giudice contabile di accertare l’inadempimento contrattuale dell’agente della riscossione e di condannarlo al pagamento della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre maggiorazioni e interessi, per non aver curato la riscossione coattiva e averne lasciato spirare il termine prescrizionale. Domandava inoltre, in via accessoria, il risarcimento del danno da immagine.

Il giudizio, originariamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace, era stato riassunto innanzi alla Corte dei conti in seguito a una pronuncia delle Sezioni Unite che aveva dichiarato la giurisdizione contabile, qualificando il concessionario della riscossione come agente contabile di un ente titolare di patrimonio pubblico. Nel corso del processo la ricorrente rinunciava agli atti e la convenuta costituita accettava la rinuncia, con accordo sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., sussistendo la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione ad agire della ricorrente; la questione era già stata risolta in termini con riferimento a fattispecie identiche.

La Corte ha poi ricordato che la rinuncia agli atti può essere compiuta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetto solo dopo l’accettazione della controparte, la quale non deve contenere riserve o condizioni e va espressa verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto e notificato. La rinuncia, si è precisato, non è un diritto potestativo idoneo a produrre da solo l’effetto estintivo del rapporto processuale: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi.

Richiamando un orientamento della Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011, il Collegio ha chiarito che l’accettazione è necessaria solo quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, dovendosi ritenere che dall’accoglimento delle sue richieste possa derivarle un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo. Non rileva quindi l’interesse in sé, ma la qualità di parte costituita.

Nel caso concreto, la convenuta, ritualmente costituitasi, aveva accettato la rinuncia; perciò ogni ulteriore statuizione è risultata preclusa e il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate, in ragione dell’accordo manifestato tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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