Giudizio di conto tra ente impositore e concessionario della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 342 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, disciplinato dall’art. 172, lett. d), c.g.c., è ammissibile l’azione dell’ente impositore che accerta l’inadempimento del concessionario della riscossione a specifici obblighi di servizio, poiché quest’ultimo assume la qualifica di agente contabile e la controversia attiene alla corretta gestione di denaro pubblico. Qualora il credito risulti annullato ex lege per effetto dello stralcio dei debiti di importo residuo inferiore a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, viene meno il nesso eziologico tra la condotta omissiva del concessionario e il danno patrimoniale lamentato dall’ente creditore. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio a istanza di parte, potendo trovare ingresso solo nell’azione di responsabilità amministrativa promossa dal pubblico ministero contabile.
Il Fatto
Una società in house affidataria del servizio di mobilità urbana agiva davanti alla Corte dei conti, in riassunzione ex art. 17 c.g.c., per accertare l’inadempimento del concessionario della riscossione e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine.
Il credito traeva origine da una sanzione pecuniaria per mancato acquisto del titolo di viaggio, iscritta a ruolo e mai incassata; il giudice di pace aveva dichiarato la prescrizione del credito per decorso del quinquennio, annullando la cartella esattoriale. Il Tribunale, in applicazione di una ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente impositore. Il ricorso attiene al rapporto di servizio tra l’ente e il concessionario, qualificabile come agente contabile, e rientra nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica ex art. 172, lett. d), c.g.c., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5569/2023.
Quanto all’eccepita necessità del preventivo procedimento di discarico per inesigibilità, la Corte osserva che la sentenza di prescrizione resa dal giudice ordinario, divenuta irrevocabile, ha effetto assorbente e preclusivo. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha accertato l’estinzione del diritto, senza residuare alcuna responsabilità dell’ente creditore, che aveva regolarmente seguito il proprio iter procedurale.
Nel merito, assume rilievo decisivo l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall’art. 4 D.L. 119/2018. Il credito oggetto di causa, pure se non annullato per prescrizione, sarebbe comunque venuto meno per effetto dello stralcio, che avrebbe impedito la concreta realizzazione della pretesa creditoria.
Ne consegue l’insussistenza del nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata riscossione: un fatto estraneo alla condotta della resistente è stato necessario e sufficiente a causare la mancata entrata. Difetta inoltre la colpevolezza dell’inadempimento, scriminata dall’obiettiva incertezza applicativa delle disposizioni sul discarico delle quote inesigibili. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è dichiarata inammissibile, spettando solo al pubblico ministero contabile l’azione di responsabilità erariale. Le spese sono compensate ex art. 31, terzo comma, c.g.c. per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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