Comunità energetiche, la milestone PNRR diventa sottoscrizione delle convenzioni GSE (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 38 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione ex art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’azione amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi, anche con riguardo all’impiego delle risorse del PNRR. Nell’ambito dell’intervento M2C2-I.1.2, la rimodulazione operata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 ha eliminato la milestone originaria e riconfigurato l’obiettivo, ora consistente nella conclusione, entro il 31 agosto 2026, di convenzioni di sovvenzione tra il GSE e i soggetti beneficiari, per un importo pari alla totalità delle risorse assegnate. Il controllo evidenzia l’esigenza di monitorare la coerenza tra le risorse finanziarie trasferite, la capacità amministrativa di gestione e il conseguimento degli obiettivi, anche con riferimento alla quota destinata alle Regioni del Mezzogiorno e all’effettiva capacità di spesa.
Il Fatto
La deliberazione n. 38/2026/G concerne il controllo sulla gestione dell’intervento PNRR “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” (M2C2-I.1.2), afferente alla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’iniziativa, volta a sostenere le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) e le comunità energetiche (CER), è stata analizzata dalla Sezione con riferimento all’annualità 2025, in continuità con le precedenti deliberazioni n. 55/2023/G, n. 35/2024/G e n. 20/2025/G.
Il controllo ha riguardato l’operato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale amministrazione titolare dell’intervento, e del GSE, quale soggetto attuatore. L’istruttoria ha verificato lo stato di avanzamento del cronoprogramma, l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio, l’andamento delle domande presentate sulla piattaforma telematica e le attività conseguenziali poste in essere dall’amministrazione, anche in esito alle pregresse osservazioni della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale di controllo ricostruisce l’evoluzione dell’intervento, segnata da plurime rimodulazioni. Inizialmente concepito come prestito a tasso zero per il 100% delle spese ammissibili, l’investimento è stato convertito dalla CID dell’8 dicembre 2023 in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi, con una dotazione ridotta a 2,2 miliardi di euro. Con la successiva decisione del 20 giugno 2025 il perimetro soggettivo è stato esteso ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, mentre la decisione di esecuzione del 27 novembre 2025 ha inciso profondamente sulla struttura dell’obiettivo, riducendo le risorse stanziate a 795,5 milioni di euro.
La Corte rileva che la modifica principale concerne la natura dell’obiettivo: il target di installare una potenza aggiuntiva di 1.730 MW è stato eliminato e sostituito da una milestone che impone al GSE, quale soggetto gestore, di sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, per un valore pari ad almeno il 100% delle risorse del programma. Viene segnalata un’incongruenza tra la nuova formulazione della milestone e la descrizione del traguardo per il pagamento della X rata, che ancora fa riferimento all’installazione di nuova capacità di generazione.
L’analisi dello stato di attuazione evidenzia un quadro complesso. Al 30 novembre 2025 risultano presentate 48.750 domande per un contributo richiesto di circa 1,497 miliardi di euro. I tre decreti di ammissione a finanziamento adottati nel corso del 2025 hanno ammesso 1.432 progetti per un totale di circa 40,12 milioni di euro, a fronte di una potenza aggiuntiva di 90,99 MW, pari al 4,99% del target originario. La Corte constata come l’anticipazione di 660 milioni di euro, versata all’amministrazione ad aprile 2024, rappresenti l’83% dell’attuale dotazione, mentre non risultano pagamenti effettuati sulla contabilità speciale per l’esercizio considerato.
Con riferimento alla distribuzione territoriale, la Sezione osserva che, sebbene le domande provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno rappresentino il 44,8% del totale, le risorse effettivamente assegnate a tali aree ammontano al 26,77% dei finanziamenti concessi con i tre decreti, un valore sensibilmente inferiore alla soglia del 40% prevista dall’art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021. La Corte ribadisce l’esigenza di un accurato monitoraggio e prende atto delle osservazioni dell’amministrazione, che valuta il dato come provvisorio e suscettibile di riallineamento.
Infine, la deliberazione valuta le misure organizzative adottate dal Ministero, inclusa la Convenzione con Sogesid, il cui costo complessivo è stato stimato in circa 9,29 milioni di euro. In questo contesto, la Corte richiama le disposizioni dell’art. 27 del d.l. n. 19/2026, che affidano al GSE la gestione dei programmi di sovvenzione, consentendo alla società di subentrare nei rapporti con i beneficiari e di richiedere un trasferimento anticipato di risorse nel limite del 10%. La Sezione raccomanda all’amministrazione un’attenzione costante sulla capacità di utilizzo delle risorse e sulla coerenza delle procedure rispetto ai nuovi obiettivi.
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Nota della Redazione
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