Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 351 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Il termine decorre dalla presentazione del conto innanzi all’amministrazione di competenza e non dalla sua successiva acquisizione al sistema informativo della Corte. Il deposito si perfeziona, nella disciplina transitoria, con l’invio a mezzo posta elettronica certificata, secondo i commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite SIRECO non ha valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo previsto da alcuna disposizione un effetto sospensivo o interruttivo ulteriore rispetto a quelli tassativamente contemplati.

Il Fatto

La vicenda ha per oggetto il giudizio di conto iscritto al n. 32509 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale riferibile all’economo dell’Università degli studi di Padova per l’esercizio 2017, avente ad oggetto la gestione del fondo economale di un centro multifunzionale dell’Ateneo.

Con relazione n. 683/2024 del 3 dicembre 2024, il Magistrato istruttore, dopo aver rilevato talune criticità nelle modalità di gestione e di rendicontazione del fondo, concludeva per l’assenza dei presupposti di procedibilità ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. e, in subordine, per la regolarità del conto con discarico dell’agente. L’agente contabile eccepiva, in via preliminare, il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e, in ogni caso, l’improcedibilità e l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 150, comma 1, c.g.c., che àncora l’effetto estintivo al decorso di cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia sopraggiunta la relazione istruttoria o una contestazione con contestuale istanza di fissazione d’udienza. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, rispondendo a esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile.

La questione decisiva riguarda l’individuazione del momento in cui il deposito deve ritenersi perfezionato. Il Magistrato istruttore aveva preso a riferimento la data del 3 dicembre 2019, corrispondente all’acquisizione del conto cumulativo al sistema informativo della Corte. La difesa ha però dimostrato che il conto era stato presentato, per la prima volta, il 17 luglio 2018 mediante posta elettronica certificata.

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. A quella data non era ancora entrato in vigore il sistema SIRECO, essendo state approvate le direttive tecniche solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Trovava quindi applicazione la disciplina transitoria delle istruzioni allegate al decreto n. 98/2015, che consentiva la presentazione e il deposito dei conti giudiziali mediante PEC.

Applicando i commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto n. 98/2015 e, se si qualifichi il conto come atto processuale, il comma 8 della stessa norma, il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi entro il 18 luglio 2018, con l’assegnazione del numero di protocollo. Tale presa in carico, secondo gli atti, non si era formalmente realizzata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e per la prolungata interruzione del sistema informativo.

Da qui la conseguenza centrale: il successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO del 3 dicembre 2019 non può ricevere alcuna valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.

Escluso ogni rilievo alla sospensione feriale e a quella emergenziale, perché l’attività è demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio, il Collegio rileva che la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018. Il giudizio è pertanto estinto ex lege, con pronuncia necessaria solo per le conseguenti comunicazioni e la restituzione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *