Giudizio di ottemperanza pensionistico ed esecuzione del giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 156 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza pensionistico, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto le pretese del ricorrente in corso di causa, essendo venuto meno l’interesse all’esecuzione coattiva del giudicato. L’art. 218, co. 6, C.G.C. attribuisce al giudice dell’ottemperanza la competenza a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta esecuzione del giudicato, anche quando il destinatario formale della condanna sia un’amministrazione diversa dall’ente che materialmente eroga la prestazione. Ai fini della regolazione delle spese, il ritardo nell’adempimento rileva solo se concretamente accertato: la compensazione è equa quando risulti che l’ente abbia provveduto alla liquidazione prima dell’udienza.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in congedo, ha agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 465/2023 della Sezione Giurisdizionale per la Campania. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il suo diritto a percepire l’assegno d’incollocabilità, per un quadriennio rinnovabile, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento del dovuto e degli accessori secondo il criterio differenziale indicato dalle Sezioni Riunite in sentenza n. 10/2002/QM.
Il ricorrente ha dedotto che, nonostante il decreto ministeriale di concessione del beneficio e le diffide inviate all’INPS, nulla era stato corrisposto. L’Istituto previdenziale si è costituito sostenendo che la condanna era rivolta al Ministero della Difesa e che l’INPS operava come mero esecutore dei decreti ministeriali, rappresentando l’avvenuta esecuzione con liquidazione sul rateo di febbraio 2024. In note di udienza il ricorrente ha preso atto dell’intervenuto pagamento e ha concluso per la cessazione della materia del contendere con condanna dell’INPS alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha ricostruito la vicenda muovendo dalla distinzione tra destinatario formale della condanna e soggetto tenuto all’erogazione materiale. La sentenza n. 465/2023 era stata emessa nei confronti del Ministero della Difesa e non dell’INPS: circostanza che, pur non eliminando la competenza del giudice dell’ottemperanza a conoscere di ogni questione relativa all’esatta esecuzione ai sensi dell’art. 218, co. 6, C.G.C., non è priva di rilievo nella valutazione complessiva della condotta dell’ente previdenziale.
Sul piano processuale, la Corte ha rilevato che le pretese del ricorrente erano state integralmente soddisfatte in corso di causa, il che integra il presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La decisione non si fonda su una pronuncia di infondatezza, ma sul venir meno dell’interesse alla esecuzione coattiva del giudicato per effetto dell’adempimento sopravvenuto.
Quanto alle spese, il giudice ha esaminato la doglianza di parte ricorrente circa l’inattività dell’INPS. Il Ministero della Difesa aveva trasmesso la documentazione all’INPS di Benevento già nell’agosto 2023 e la direzione provinciale aveva provveduto con comunicazione del 28 novembre 2023 a rappresentare la liquidazione del trattamento di incollocabilità, con elaborazione sulla rata di febbraio 2024 e arretrati dal 1° aprile 2014 al 31 gennaio 2024, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Da ciò il giudice ha tratto la conclusione che il ritardo nell’adempimento lamentato dal ricorrente non fosse concretamente rilevabile, essendo l’esecuzione intervenuta a seguito dei decreti ministeriali dell’estate e dell’autunno 2023 e prima dell’udienza. Ha quindi reputato equo disporre la compensazione delle spese di lite, non sussistendo i presupposti per la condanna dell’istituto previdenziale.
Nota della Redazione
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