Incentivi tecnici esclusi per gli affidamenti in house degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 175 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione agli affidamenti che le pubbliche amministrazioni appaltanti pongono in essere, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, nei confronti delle società in house in cui detengono partecipazioni. Il rapporto tra ente controllante e società controllata è infatti interorganico, non intersoggettivo: difetta una relazione di terzietà sostanziale. Gli incentivi tecnici costituiscono un’eccezione al principio di onnicomprensività del trattamento economico e possono essere riconosciuti solo per le attività tassativamente previste dalla legge, circostanza che non ricorre nell’autoproduzione mediante società in house.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, dopo aver richiamato il parere Anac n. 36/2024/Funs. Cons. Il quesito riguarda la possibilità di riconoscere ed erogare gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 anche nel caso di affidamenti di servizi a società partecipate in in house providing, prevedendoli nel relativo quadro economico.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia è stata quindi chiamata a verificare preliminarmente l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e successivamente a offrire una lettura interpretativa del quadro normativo di riferimento.

La Motivazione della Corte

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo di vertice istituzionalmente legittimato. La mancata istituzione o operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale, secondo l’atto di indirizzo della Sezione delle autonomie del 27.4.2004.

Quanto al profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti e non interferire con altre funzioni della Corte. La Sezione ha ritenuto ammissibile la richiesta, esaminandola nei suoi soli caratteri astratti e riservando all’Ente ogni valutazione gestoria di merito.

Nel merito, la Corte muove dal paradigma dell’in house providing, ricondotto agli artt. 7 e 3 dell’All. I.1 del d.lgs. n. 36/2023. La società in house è una longa manus dell’amministrazione, articolazione interna priva di terzietà sostanziale, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18623/2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23386/2024).

L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, innovando rispetto all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, estende gli incentivi a tutte le procedure di affidamento, ma con oneri a carico degli stanziamenti delle singole procedure. La giurisprudenza contabile (deliberazione SRC Lombardia n. 128/2025; SRC Sardegna n. 72/2024) ha esteso l’istituto al personale delle società in house in ragione della loro natura di articolazioni interne. Tuttavia, osserva la Sezione, il rapporto tra Comune e società in house si caratterizza per l’assenza di una relazione intersoggettiva: viene in rilievo una relazione interorganica, di immedesimazione.

Da qui il rigetto della tesi estensiva: gli incentivi mirano a compensare il personale che ha redatto gli atti incentivabili e a garantire risparmi sul mancato ricorso a professionisti esterni. Nelle attività svolte in autoproduzione manca il ricorso al mercato e difetta la terzietà. L’assenza di relazione intersoggettiva sostanziale preclude quindi il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale dell’ente per gli affidamenti alle società in house.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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