Rinnovazione della notifica non eseguita ed estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 282 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il difetto della prova delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle controparti impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione a norma dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c.. Se l’ordine di rinnovazione non è eseguito nel termine perentorio assegnato, il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito e si applica il comma 10 dell’art. 155 c.g.c., che impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. L’estinzione consegue automaticamente all’inutile decorso del termine, senza necessità di ulteriore valutazione nel merito della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza dal 31.12.2018, ha depositato ricorso in segreteria il 23.7.2020 chiedendo l’applicazione dell’aliquota di rivalutazione prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota di pensione maturata al 31.12.1995, sulla quale era stata applicata l’aliquota del 35% prevista per il personale civile dello Stato. Il giudizio è stato promosso nei confronti dell’INPS, non costituito.
Fissata l’udienza del 13 dicembre 2023, il giudice ha rilevato che la parte ricorrente non aveva depositato la prova delle avvenute notifiche del ricorso e del decreto di fissazione alle controparti. Con ordinanza n. 201/23 ha quindi fissato l’udienza del 5 giugno 2024, onerando il ricorrente di notificare ricorso e ordinanza all’INPS entro trenta giorni dalla comunicazione e di depositare in segreteria la prova dell’eseguita notifica.
La Motivazione della Corte
All’udienza odierna il giudice rileva che l’ordine di rinnovazione della notifica non è stato adempiuto. Il thema decidendum si concentra dunque su una questione esclusivamente processuale: la validità della costituzione del rapporto processuale a fronte dell’inosservanza dell’onere imposto con l’ordinanza precedente.
La Corte richiama l’art. 155 c.g.c. e osserva che, in difetto degli adempimenti ivi previsti, il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito. Ne deriva l’applicazione del comma 10 della stessa disposizione, secondo cui, se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 c.g.c..
Il richiamo all’art. 111 c.g.c. consente alla Corte di precisare la natura del termine: il processo si estingue qualora le parti cui spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Nel caso concreto il termine era stato assegnato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con contestuale onere di deposito della prova.
Verificatesi tali condizioni, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita la controparte. La decisione resta sul piano processuale e non esamina nel merito la pretesa pensionistica azionata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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