Giudizio di resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 116 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, instaurato su ricorso della Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, il giudice contabile definisce il procedimento con sentenza di estinzione per cessata materia del contendere quando sopravvenga una circostanza che fa venir meno l’interesse alla pretesa. Il procedimento per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si conclude con pronuncia immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica, senza differenziazioni legate al tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. La definizione con sentenza di estinzione è doverosa, per ragioni di economia processuale, quando la richiesta di fissazione del termine per il deposito del conto divenga priva di oggetto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva. Oggetto della gestione era la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2019. La richiesta era accompagnata dall’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 per l’omessa presentazione del conto.

Con decreto del giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato l’annullamento dell’avviso di accertamento sull’imposta di soggiorno. In camera di consiglio il rappresentante del Pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità, rilevando che l’appartamento non era utilizzato come struttura ricettiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce la natura giurisdizionale del procedimento per la resa del conto. Il giudizio, pur caratterizzato dalla strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, è regolato da norme che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.

Su questa base il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020) per affermare che, sussistendo evidenti ragioni di economia processuale, occorre procedere alla definizione del giudizio.

La circostanza sopravvenuta — l’annullamento dell’avviso di accertamento comunicato dal Comune — priva di oggetto la pretesa della Procura. La richiesta di fissazione del termine per il deposito del conto giudiziale e la connessa istanza sanzionatoria perdono il loro presupposto, determinando la cessazione della materia del contendere.

Il giudice, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., definisce pertanto il giudizio con pronuncia di estinzione. Rilevata la mancanza di contraddittorio nel procedimento per la resa del conto, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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