Parziale adeguatezza dei controlli interni provinciali: l’obbligo ex lege non ammette esenzioni per la limitatezza dei servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 20 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni degli enti locali per garantirne il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. L’obbligo di attivazione del sistema dei controlli interni, in tutte le sue articolazioni, si atteggia come generalizzato e ratione materiae: non sono ammesse esenzioni o limiti connessi alla natura delle funzioni esercitate o all’ambito dei servizi erogati dall’ente. La mera estrazione casuale semplice non costituisce una tecnica di campionamento sufficientemente affidabile, poiché non si fonda su criteri statistici in grado di intercettare gli atti maggiormente esposti a rilievi o a rischio corruttivo. La mancata adozione della contabilità analitica per centri di costo rende il controllo di gestione ininfluente sulla programmazione e compromette l’attuazione del controllo strategico.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, trasmessi dal Presidente dell’Amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000. A seguito dell’istruttoria, condotta anche tramite richieste di chiarimenti e integrazioni documentali, la Corte ha rilevato la sussistenza di plurime criticità, in gran parte comuni a entrambe le annualità, riconducibili a carenze di personale e a difficoltà di natura informatica.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il controllo sulla gestione, introdotto dalla legge n. 20/1994 e costituzionalizzato dall’art. 97 Cost., è finalizzato a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni, accertando la rispondenza dei risultati agli obiettivi di legge. Tale controllo si estende agli enti locali per effetto dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, che impone la trasmissione annuale di un referto da parte del presidente della provincia.
Con riferimento al controllo di regolarità amministrativo-contabile, la Sezione ha constatato che la tecnica di campionamento adottata dall’ente, basata sull’estrazione casuale semplice, non è sufficientemente affidabile in quanto non risponde a criteri statistici che consentano di selezionare gli atti a maggior rischio. Pur registrando un aumento delle attività di controllo e delle irregolarità rilevate nel 2023, la Corte ha inoltre evidenziato la mancata attivazione di verifiche ispettive sugli uffici, sollecitandone l’attuazione.
Quanto al controllo di gestione e al controllo strategico, la Corte ha rilevato che la mancata implementazione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo impedisce la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Tale carenza, unitamente alla mancata valutazione della performance da parte dell’OIV, rende il sistema ancora in fase embrionale e ininfluente sulla programmazione strategica, pur in presenza di strumenti come il PEG e il PIAO.
In relazione al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione ha affermato che l’obbligo di attivazione del sistema dei controlli interni è generalizzato e non prevede esenzioni: la circostanza che l’ente non gestisca servizi a domanda individuale non lo esonera dall’adozione della Carta dei servizi e dall’attivazione di meccanismi di valutazione del gradimento degli utenti. Analoghe criticità sono state riscontrate nel controllo sugli organismi partecipati, limitato alla sola razionalizzazione annuale, e nel monitoraggio dei progetti PNRR, per i quali l’ente è soggetto attuatore di cinque interventi.
La Corte ha quindi accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, invitando l’Amministrazione a superare le criticità emerse e riservando ai successivi controlli la valutazione sulle misure consequenziali. Il monitoraggio riguarderà in particolare gli esercizi 2024 e 2025, anche in relazione all’esito delle verifiche sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso di esame.
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Nota della Redazione
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