Revisione target PNRR rinnovabili e batterie con facility per soggetto gestore (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 80 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle risorse del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia nell’acquisizione e nell’impiego dei fondi europei. La revisione di traguardi e obiettivi concordata con la Commissione europea ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2021/241, in presenza di circostanze oggettive che rendano il piano non più realizzabile, integra una modifica legittima della misura. L’adozione del meccanismo della facility — assegnazione preventiva delle risorse a un soggetto gestore — rende il target conseguibile mediante l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti verso i beneficiari finali, e non più mediante il completamento materiale degli investimenti entro la scadenza europea. Su tale riqualificazione il controllo della Corte si esercita sui profili di attuazione e di vigilanza, non sindacando la scelta di revisione, ma rilevando la necessità di una costante azione di impulso, coordinamento e controllo in capo all’amministrazione titolare.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’investimento M2C2-5.1 “Rinnovabili e batterie”, collocato nella Missione 2, Componente 2, del PNRR, con una dotazione finanziaria di un miliardo di euro. Titolare della misura è il Ministero delle imprese e del made in Italy, coadiuvato da Invitalia, individuata quale soggetto gestore. Il progetto originario si articolava in tre sub-investimenti — tecnologia fotovoltaica, industria eolica e settore batterie — con traguardi fissati al 2024 e al 2025 e obiettivi quantitativi di capacità produttiva aggiuntiva.

L’istruttoria ha preso in esame le comunicazioni rese dal Dicastero e da Invitalia in merito allo stato di avanzamento degli investimenti al 30 giugno 2024, alle richieste di modifica della misura presentate dal Governo e alla vicenda della sospensione di una delle progettualità ammesse alle agevolazioni. Da qui l’approvazione del rapporto, con le indicazioni formulate in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito anzitutto il quadro normativo di riferimento. La richiesta di variazione della misura è stata giustificata dalla necessità di correggere errori materiali e di differire alcune scadenze in presenza di circostanze oggettive, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2021/241. La complessità e la dimensione dei programmi di investimento li rendevano soggetti alla procedura di notifica dell’aiuto individuale presso la DG Competition, con valutazioni di compatibilità rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Le modifiche, formalizzate in due fasi, hanno condotto alla confluenza dei sub-investimenti fotovoltaico ed eolico in un unico intervento, a causa della limitata partecipazione delle imprese ai bandi dedicati. Sono stati inoltre ridefiniti gli obiettivi quantitativi: l’incremento della produzione aggiuntiva di tecnologie fotovoltaiche ed eoliche è salito ad almeno 2,4 GW/anno e la capacità produttiva minima nazionale di batterie da 11 a 13 GW/anno, con un obiettivo di attivazione di investimenti complessivi pari a 1,4 miliardi di euro per effetto leva.

Il punto di snodo individuato dalla Corte è l’introduzione, concordata con la Commissione, dello strumento della facility, consistente nell’assegnazione preventiva di risorse nelle disponibilità del soggetto gestore. Con tale meccanismo il target è conseguito attraverso la concessione alle imprese del totale delle risorse, preventivamente trasferite a Invitalia nel rispetto degli accordi attuativi. Ai fini del Regolamento 2021/241, l’attuazione dell’intervento coincide così con la concessione di risorse finanziarie ai beneficiari finali, e non con la realizzazione degli impianti.

La Corte ha verificato lo stato di attuazione: a fronte di 25 domande presentate, 7 sono state ammesse, con investimenti attivati pari a 2.931.808.347 euro e agevolazioni concesse per 445.294.921 euro. Il Collegio ha dato atto delle criticità emerse, segnatamente la sospensione, su richiesta del proponente, della progettualità di maggiore dimensione nel settore batterie, nonché la contenuta adesione agli sportelli nei settori eolico e fotovoltaico. Su tali aspetti il Ministero ha riferito che l’impresa prevede la presentazione di un nuovo piano industriale e l’avvio della costruzione nella prima metà del 2025.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che i nuovi traguardi e obiettivi si presentino realisticamente raggiungibili grazie alla facility, pur segnalando che la massima attenzione dovrà essere posta nell’azione governativa di impulso, coordinamento e controllo. Il rapporto è stato trasmesso alle amministrazioni interessate, che comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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