Ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo è valida solo al domicilio digitale del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3194 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, anche tramite moneta elettronica, è inammissibile se proposta prima del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Tale termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, che deve essere effettuata all’amministrazione debitrice presso il suo domicilio digitale, individuato esclusivamente sulla scorta dei pubblici elenchi previsti dall’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012. Per le pubbliche amministrazioni che lo abbiano comunicato, l’indirizzo PEC da utilizzare è quello risultante dal Registro delle PP.AA., restando irrilevante la notifica presso indirizzi diversi, ancorché indicati in comunicati ministeriali o utilizzati per la notifica all’Avvocatura dello Stato a fini processuali.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Monza, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato esecuzione al titolo, l’interessato proponeva azione di ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Le amministrazioni intimate si costituivano con memoria di stile, senza svolgere difese sostanziali. In camera di consiglio, il Collegio sollevava d’ufficio la questione della possibile inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. Tale giudizio, infatti, costituisce uno strumento di esecuzione forzata alternativo a quello ordinario, sicché la notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore è finalizzata a consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo.
Il Collegio ha quindi precisato che, nel caso di notifica a mezzo PEC, è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale dell’amministrazione, facendo riferimento ai pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. La norma include nel novero degli elenchi il Registro delle PP.AA., mentre l’utilizzo del domicilio digitale del Registro IPA è consentito solo in via residuale, ai sensi del comma 1-ter, quando l’amministrazione non abbia provveduto a indicare il proprio indirizzo nel primo registro.
Nella fattispecie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva eletto domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. all’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica del titolo, invece, era stata eseguita presso altri indirizzi PEC, tra cui quello indicato in un comunicato ministeriale di carattere organizzativo. Il TAR ha chiarito che tale comunicato costituisce un mero atto privo di efficacia normativa, non idoneo a sostituire l’indirizzo primario risultante dal Registro delle PP.AA.
Il Collegio ha infine escluso che la notifica presso l’Avvocatura dello Stato possa surrogare l’incombente della notifica alla sede reale dell’ente, essendo prevista solo a fini processuali. La mancata notifica del titolo in forma esecutiva al corretto domicilio digitale determina la mancata decorrenza del termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 e la conseguente inammissibilità dell’azione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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