Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1451 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di accettazione quando la rinuncia intervenga prima dell’udienza di discussione. Il giudice amministrativo, nel dichiarare l’estinzione, conserva il potere di regolare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza, ma può disporne la compensazione quando la complessità delle questioni sottese alla controversia renda incerta la loro definizione. La valutazione sulla complessità costituisce espressione di discrezionalità del giudice e non richiede motivazione analitica.

Il Fatto

Una società partecipava a una procedura di gara indetta da un’azienda socio-sanitaria territoriale per la fornitura in service di dispositivi medici destinati a strutture ospedaliere. All’esito della procedura, l’amministrazione aggiudicava il contratto a un raggruppamento temporaneo di imprese.

La società non aggiudicataria impugnava davanti al TAR Lombardia la delibera di aggiudicazione, gli atti di gara e la nota del R.U.P. sulla valutazione delle offerte, chiedendo in via principale l’aggiudicazione e il subentro nel contratto, in via subordinata il risarcimento del danno. Si costituivano l’amministrazione resistente e la società mandataria del raggruppamento, che proponeva a sua volta ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente alla gara. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente rinunciava al ricorso con atto notificato alle controparti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, prima della trattazione della causa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alle controparti.

Tale sopravvenienza processuale preclude ogni esame del merito e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia, intervenuta prima dell’udienza di discussione, non richiede accettazione da parte delle controparti, sicché il giudizio non può che concludersi con la pronuncia estintiva.

Poiché la rinuncia ha ad oggetto il ricorso introduttivo, viene meno anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto dalla società aggiudicataria, che resta assorbito nella declaratoria di estinzione.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, in considerazione della complessità delle questioni sottese alla controversia, che avrebbe reso incerta la definizione del giudizio nel merito. La decisione sulle spese è dunque espressione del potere discrezionale del giudice, esercitato alla luce dell’oggetto e della natura delle censure.

Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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