Ripristino paesaggistico escluso se il giudice penale nega l’area boscata (TAR Lombardia n. 2383 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, adottato per la ritenuta trasformazione di un’area boscata tutelata per legge, presuppone l’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa di settore e, in particolare, dell’esistenza del bosco. L’onere di provare i fatti costitutivi dell’illecito amministrativo grava sull’amministrazione in forza dell’art. 2697 cod. civ., anche quando sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove. In quest’ultimo caso l’assoluzione non ha efficacia vincolante ex art. 654 cod. proc. pen., ma consente al giudice amministrativo di rilevare che l’amministrazione non ha allegato elementi ulteriori e diversi da quelli già vagliati in sede penale. La mancata dimostrazione del presupposto impedisce la qualificazione dell’area come bene paesaggistico e travolge il provvedimento di ripristino.

Il Fatto

L’Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina-Canneto Pavese-Castana-Montescano ha ordinato, con provvedimento del 23 giugno 2021, il ripristino di un’area censita catastalmente e della superficie di mq 8.210. Secondo l’amministrazione, l’area sarebbe stata trasformata in vigneto in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona boscata.

Il destinatario dell’ordine, in proprio e quale titolare dell’azienda agricola, ha proposto ricorso al TAR Lombardia. Nel primo motivo ha contestato il presupposto stesso del provvedimento, sostenendo che l’area non possiede i requisiti per essere qualificata come boschiva e che, dunque, nessuna autorizzazione era dovuta. L’Unione e il Comune, pur evocati, non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il quadro normativo. L’art. 146, secondo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004 vieta le modificazioni di immobili o aree di interesse paesaggistico senza la specifica autorizzazione. L’art. 142 individua le aree tutelate per legge, tra cui, alla lett. g), le aree boscate. La definizione di bosco posta dalla disciplina regionale richiede il concorso di tre requisiti: vegetazione arborea o arbustiva, copertura del suolo pari o superiore al venti per cento, superficie di almeno 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri.

Il ricorrente ha depositato in giudizio la sentenza del Tribunale di Pavia del 17 giugno 2022, passata in giudicato, che lo ha assolto dal reato di cui all’art. 181, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004. L’assoluzione si fonda sul rilievo che “non vi è prova certa […] che esistesse un bosco nella zona in questione”.

Il Tribunale non ha nascosto la regola opposta. La giurisprudenza, applicando l’art. 654 cod. proc. pen., afferma l’autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo, salvo che la sentenza di assoluzione contenga un effettivo e specifico accertamento sull’insussistenza del fatto (sono richiamate Cassazione civile, sez. II, n. 17708 del 2023 e TAR Sicilia Palermo n. 2898 del 2024). Il percorso argomentativo del Collegio si sposta però sul terreno dell’onere della prova.

In base all’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti costitutivi dell’illecito amministrativo spetta all’amministrazione. Nell’atto impugnato non emergono elementi diversi da quelli valutati in sede penale idonei a dimostrare che l’area possedesse i requisiti di legge. La mancata dimostrazione dell’esistenza del bosco fa venir meno il presupposto paesaggistico e, con esso, la base dell’ordine di ripristino.

Il Collegio ha valorizzato anche la condotta della Regione Lombardia, che con provvedimento dell’8 aprile 2024 ha revocato la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per i medesimi fatti. La censura è stata accolta, con carattere assorbente, e il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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