Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese nel rito dell’accesso (TAR Campania n. 1418 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione preclude al giudice ogni valutazione di rito o di merito e impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse. Nel rito dell’accesso, la circostanza che l’atto richiesto sia stato formato dalla polizia municipale nell’esercizio di funzioni amministrative di vigilanza, e non di polizia giudiziaria, ne conferma l’ostensibilità e giustifica la compensazione delle spese con rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego di accesso opposto dalla Polizia Municipale di un Comune in relazione all’istanza presentata l’11 ottobre 2024, prot. n. 25897, nel contesto di un procedimento sanzionatorio per la somministrazione di alimenti e bevande senza titolo.
Dopo l’accoglimento parziale dell’istanza, in sede di accesso eseguito il 9 novembre 2024 l’amministrazione negava ulteriormente l’ostensione, invocando il segreto investigativo per effetto di una denuncia di reato. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo carenza di motivazione, contraddittorietà e violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 329 cod. proc. pen., sostenendo che la denuncia proveniva dalla polizia municipale nell’esercizio di funzioni amministrative. Il Comune non si costituiva. Alla camera di consiglio il difensore dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse per il conseguimento del bene della vita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in presenza della dichiarazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse, nessuna utilità pratica potrebbe derivare dalla decisione di accoglimento. Su questa base il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa che, a fronte dell’espressa enunciazione del venir meno dell’interesse, il giudice amministrativo non può che dichiarare l’improcedibilità, dovendo recedere da ogni valutazione di rito o di merito. La pronuncia richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016, sez. VI, n. 1278/2019, sez. V, n. 38/2020 e n. 5486/2020, sez. III, n. 3981/2021, oltre ad alcune decisioni del TAR Campania, Salerno.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato: ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023).
Quanto alle spese, il Collegio le dichiara irripetibili, salvo il rimborso del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione comunale. La scelta si fonda sull’esito sostanzialmente satisfattivo della vicenda e sull’ostensibilità dell’atto di accertamento del 29 settembre 2024, prot. n. 24716, formato dalla Polizia Municipale non nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, bensì di funzioni amministrative di vigilanza sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il Tribunale richiama sul punto TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 2859/2022, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 630/2022, Catanzaro, sez. I, n. 733/2023 e TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 353/2022.
Nota della Redazione
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