Efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio di responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 293 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità erariale avente a oggetto i medesimi fatti, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. L’efficacia preclusiva sussiste anche quando il giudice penale abbia contestualmente dichiarato la prescrizione del reato, purché il proscioglimento nel merito sia sorretto da un effettivo e specifico accertamento negativo del fatto. Il giudice contabile non può, quindi, pervenire a una diversa ricostruzione del fatto storico già definitivamente accertato. Ne consegue l’assoluzione dei convenuti per insussistenza del fatto posto a fondamento della domanda attorea e la condanna dell’amministrazione danneggiata alle spese di giudizio. Resta ferma l’autonomia del processo contabile rispetto ai giudizi civili pendenti sui medesimi fatti, che non integra litispendenza né pregiudizialità.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il legale rappresentante di una società e la stessa società, in solido, per il risarcimento di un danno erariale corrispondente a un contributo pubblico comunitario erogato a titolo di anticipazione per la realizzazione di un complesso ricettivo. Secondo l’accusa, i convenuti avrebbero conseguito il finanziamento presentando documentazione attestante un intervento di mera ristrutturazione di immobili preesistenti, mentre i lavori avrebbero comportato un significativo aumento di volumetria, in violazione del bando che ammetteva esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente.
La difesa ha eccepito, tra l’altro, il ne bis in idem e la pregiudizialità rispetto a un giudizio civile, nonché l’efficacia nel processo contabile della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata sui medesimi fatti ed expense divenuta irrevocabile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio afferma la propria giurisdizione. Il contributo pubblico destinato a una precisa finalità imprenditoriale instaura un collegamento funzionale tra il privato e l’amministrazione, integrando il rapporto di servizio secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite civili n. 22114 del 2014 e n. 9846 del 2011. La Corte esclude poi ogni litispendenza o pregiudizialità rispetto ai contenziosi civili, richiamando l’autonomia del giudizio contabile e le SS.RR. ord. 1/2012.
Nel merito, la domanda non è accolta. La Corte ammette la produzione documentale del Pubblico Ministero, da cui risulta che la sentenza del Tribunale penale di Siracusa non è stata impugnata e che i termini sono decorsi. Il giudice penale ha esaminato gli stessi fatti oggetto della citazione, concernenti la realizzazione di maggiori volumi in contrasto con le clausole del bando.
Il Collegio sottolinea che il Tribunale, pur avendo constatato la prescrizione, ha pronunciato assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste, dando atto dell’esistenza di due autorizzazioni edilizie, della nota comunale di revoca delle contestazioni volumetriche e dell’assenza di elementi tecnici idonei a smentire la documentazione del progettista. Il percorso argomentativo richiama il principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla declaratoria di improcedibilità per prescrizione solo in presenza di una prova positiva dell’innocenza (Cass. n. 10284/2014).
La Corte ribadisce che l’art. 652 cod. proc. pen. costituisce eccezione al principio di autonomia dei giudizi e non è applicabile analogicamente (Cass. civ. Sez. II n. 16422/2024; Cass. civ. Sez. II n. 17708/2023). Solo la sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione ha efficacia extrapenale. L’efficacia preclusiva opera, però, solo in presenza di un effettivo accertamento negativo, non quando il proscioglimento si fondi sull’inesistenza di sufficienti elementi di prova.
Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato l’insussistenza del fatto e non la mera insufficienza probatoria. Poiché i fatti sono i medesimi e la Regione era stata informata del procedimento penale e delle attività istruttorie, i convenuti vanno assolti da ogni addebito. In applicazione dell’art. 31, comma 2, cod. giust. cont., le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione danneggiata.
Nota della Redazione
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